Buonasera a tutti.
Come diffuso in data 15 novembre 2016 sul giornale online LiveSicilia, il tribunale del lavoro di Palermo ha recentemente accolto il ricorso presentato dalla dirigente del comune di Bagheria, Laura Picciurro, contro alcuni provvedimenti disciplinari disposti nei suoi confronti dal medesimo comune;
tale dirigente era già nota alle cronache dopo aver presentato un esposto circostanziato relativo a un affidamento nel settore dei rifiuti, per un importo di 3 milioni di euro, da parte del comune di Bagheria alla ditta Tec, affidamento disposto con propria ordinanza dal sindaco Patrizio Cinque;
dal marzo del 2015, la dirigente sarebbe stata oggetto di ben tredici contestazioni, dalle quali sono scaturiti quattro provvedimenti di sospensione, con relativo blocco dello stipendio: in tutto, la dirigente è stata sospesa senza retribuzione per quindici mesi e dieci giorni;
la recente sentenza del tribunale del lavoro ha riconosciuto l'illegittimità dei primi due provvedimenti di sospensione, provvedendo al loro annullamento e condannando il comune a corrispondere alla dirigente gli stipendi trattenuti;
gli atti infatti sono stati firmati dal segretario generale del comune, Eugenio Alessi, che avrebbe assunto, secondo l'indicazione del sindaco, le funzioni e le competenze che spettano all'intero ufficio per i procedimenti disciplinari;
l'istituzione di tale ufficio è imposta dall'articolo 55-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001, Testo unico del pubblico impiego, e, secondo le parole del giudice della causa, Roberto Rezzonico, è «l'unico organo competente per disposizione legislativa inderogabile, ad irrogare la sanzione disciplinare per i casi più gravi, e nei quali rientrano i fatti oggetto di causa», sanzioni che – stando sempre alle norme sugli enti locali – possono essere soltanto «proposte» dal segretario generale;
infine «la nomina del Segretario generale a componente monocratico dell'Ufficio per i procedimenti disciplinari – si legge sempre nella sentenza – quindi quale soggetto che costituisce ed esaurisce tale ufficio, è intrinsecamente contraria a norma imperativa di legge o comunque elusiva della stessa»;
risulta all'interrogante che, per i medesimi e ulteriori fatti, sia in corso anche un'indagine penale da parte della procura della Repubblica di Termini;
i fatti di cui sopra paiono suscettibili di riflettersi direttamente sulle posizioni giuridiche soggettive dei cittadini, o compromettere la stessa funzionalità dell'ente, conseguenze in presenza delle quali, secondo la dottrina, le eventuali violazioni possono qualificarsi come «gravi» ai sensi dell'articolo 142 del decreto-legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.
Per questi motivi ho chiesto al governo, tramite l'interrogazione n° 4/14811, di quali notizie disponga e se non intenda valutare se sussistono i presupposti per promuovere una verifica da parte dell'ispettorato per la funzione pubblica ai sensi dell'articolo 60, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nonché per assumere iniziative ai sensi dell'articolo 142 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.
Ivan Catalano
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