Buonasera a tutti,
in questi giorni come avete potuto leggere stiamo modificando la legge delega di modifica del codice della strada.
Due i temi che premono al Ministro Lupi, al Presidente di commissione On. Meta e al Presidente del Consiglio Renzi: "Omicidio Stradale" ed "Ergastolo della Patente".
Durante la discussione del testo unificato è stato introdotto l'ergastolo della patente" con l'articolo 2 comma 1) lettera i) numero 3): "3) l'inasprimento delle sanzioni per comportamenti direttamente o indirettamente pericolosi e lesivi dell'incolumità e della sicurezza degli utenti della strada, in ragione anche del loro grado di vulnerabilità, stimato sia distinguendo la categoria di utenza motorizzata da quella non motorizzata, sia con riferimento al livello di esposizione al rischio dei soggetti afferenti a ciascuna delle due categorie. Sarà altresì prevista per i reati di omicidio colposo con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, di cui ai commi secondo e terzo dell'articolo 589 del codice penale, la pena amministrativa accessoria della revoca della patente e dell'inibizione alla guida sul territorio nazionale a tempo indeterminato;"
Questo testo è stato poi modificato dall'emendamento Rondini 2.66 modificato dal Relatore.
All'articolo 2, comma 1, lettera i), dopo il numero 2) inserire il seguente:
2-bis) nel caso in cui il conducente cagioni la morte di una persona con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, la definizione, anche in coerenza con eventuali modifiche del codice penale che introducano il reato di «omicidio stradale», delle condizioni del conducente stesso ovvero delle tipologie di violazioni in presenza delle quali saranno previste le sanzioni amministrative accessorie della revoca della patente e dell'inibizione alla guida sul territorio nazionale a tempo indeterminato.»
Conseguentemente, sopprimere il secondo periodo del numero 3) della medesima lettera.
Io sono fortemente contrario, sono invece più favorevole alla formulazione proposta nella PDL, da me sottoscritta, A.C. 1646 al Capo III Art7. comma 1:
1. Dopo il comma 3-ter dell'articolo 219 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di seguito denominato «codice della strada», è inserito il seguente:
«3-ter.1. Quando la revoca della patente di guida è disposta a seguito di sentenza di condanna divenuta irrevocabile per il reato di omicidio stradale di cui all'articolo 575-bis del codice penale, non è possibile conseguire una nuova patente di guida o un nuovo certificato di idoneità alla guida per ciclomotori prima di cinque anni a decorrere dalla data della sentenza definitiva. Qualora la sentenza di condanna definitiva riguardi un soggetto che, al momento della commissione del fatto, non era in possesso di patente di guida o di certificato di idoneità alla guida per ciclomotori, la condanna per il reato di cui al periodo precedente comporta l'impossibilità di conseguire titoli abilitanti alla guida di veicoli prima di cinque anni a decorrere dalla data della sentenza definitiva».
Ho chiesto che fosse messo a verbale che io sono stato l'unico in commissione a votare contro. La motivazione è la seguente:
La previsione, per un reato colposo, di una sanzione a tempo indeterminato (che malgrado la natura amministartiva si presenta come altamente afflittiva), la cui esecuzione sia totalmente insensibile al successivo comportamento del reo, contrasta con il principio costituzionale della finalità rieducativa della pena. Il cosiddetto “ergastolo della patente” andrebbe ad applicarsi in situazioni eterogenee, senza alcuna possibilità di graduazione rispetto alla gravità del fatto, al grado di colpevolezza e alla pericolosità sociale del reo. Ciò smentisce che la nuova disposizione sia ispirata ad ammissibili finalità di prevenzione speciale. Al contrario, essa risponde a una logica meramente retributiva. Oltre che di dubbia costituzionalità, un tale intervento pare richiamare i “bandi” di manzoniana memoria. Si tratta di un intervento propagandistico, in linea con diversi interventi succedutisi negli ultimi anni in campo penale, i quali hanno prodotto titoli di giornale e minacce di pene “esemplari”, contribuendo però a erodere ulteriormente l’armonia e la coerenza del sistema giuridico senza offrire il benché minimo miglioramento alla sicurezza pubblica nel nostro paese.
Ivan Catalano
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