Oggi vorrei parlarvi del Decreto Legge 91/2014. In particolare l'unico articolo che è pienamente di competenza della commissione trasporti ovvero l'articolo 29.
1. Il regime tariffario speciale al consumo di RFI – Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n. 730, è applicato a decorrere dal 1 gennaio 2015 ai soli consumi di energia elettrica impiegati per i trasporti rientranti nel servizio universale. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, sentite l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e i servizi idrici e l'Autorità per i trasporti, sono definite le modalità di individuazione dei consumi rilevanti ai fini dell'attuazione del regime. Il decreto viene aggiornato con cadenza biennale, seguendo le medesime modalità previste per la sua adozione.
2. Fino all'entrata in operatività delle modalità di individuazione dei consumi di cui al comma 1, la componente tariffaria compensativa annua, riconosciuta in attuazione del regime tariffario speciale di cui al medesimo comma 1, è ridotta sulla parte eccedente il quantitativo di 3300 GWh di un importo di 120 milioni di euro.
3. È fatto divieto di traslare i maggiori oneri derivanti dall'applicazione della presente disposizione sui prezzi e sui pedaggi praticati nell'ambito del servizio universale. L'Autorità per i trasporti vigila sull'osservanza della disposizione di cui al primo periodo, anche mediante accertamenti a campione, e vigila altresì sulla corretta applicazione della norma sul mercato.
La previsione di accollare dal 2015 l'aumento della tariffa energetica sul trasporto merci, ha generato un allarme nel settore. Mi sono mosso con urgenza al senato, chiedendo alla collega Sen. Laura Bignami di presentare un emendamento soppressivo, 29.3, e alcuni che introducevano delle modifiche al testo: 29.7, 29.9, 29.15 ed infine il 29.100/4 all'emendamento dei relatori. La modifica della tariffa energetica del settore ferroviario, non avrebbe mai potuto essere inserita in un Decreto Legge, poichè non risponde a un caso straordinario di necessità e urgenza. Non vi è nessuna specifica contingenza che renda necessario tale intervento governativo, che, al contrario, si appalesa deleterio e in contrasto con le stesse finalità di tutela ambientale del Decreto Legge.
L’art. 29, inoltre, ha introdotto una grave forma di discriminazione, destinata ad eliminare la concorrenza nel mercato del trasporto ferroviario proprio nel momento in cui il processo di liberalizzazione sta cominciando a produrre i primi benefici per le imprese e per i consumatori.
Il testo dell'articolo è stato modificato dal Senato, eliminando dall'aumento il solo trasporto transfrontaliero. Tuttavia continuava a presentare delle gravi criticità, di legittimità e di merito.
Approdato alla Camera mi sono mosso immediatamente e durante la discussione in commissione prendendo la parola ho dichiarato che:
Ivan CATALANO (Misto),
nel condividere le considerazioni del relatore riguardo all'articolo
29, ritiene che la Commissione debba esprimersi con forza a favore della
soppressione dell'articolo, sia attraverso una condizione posta nel
parere da rendere alle Commissioni in sede referente, sia attraverso un
emendamento a firma
del maggior numero possibile di membri della Commissione da presentarsi
presso le Commissioni competenti in sede referente. Osserva che
l'intervento previsto dall'articolo 29 non ha requisiti di urgenza, come
dimostra il fatto che l'applicazione è differita al 2015; tale
intervento, pertanto, non necessita di essere inserito in un
decreto-legge. Fa presente, inoltre, che le modifiche apportate al
Senato all'articolo citato, volte ad ampliare i servizi ferroviari ai
quali applicare la tariffa elettrica agevolata, includendo anche il
servizio di trasporto ferroviario transfrontaliero, finisce per produrre
l'effetto paradossale di penalizzare le imprese che operano sul solo
territorio nazionale, condizionando negativamente il traffico interno.
Osserva che la misura contenuta nell'articolo 29 penalizza poche imprese
esercenti il trasporto ferroviario, che non riuscirebbero a
sopravvivere alla sua applicazione, essendo costrette a lavorare
sottocosto. Ritiene invece opportuno che venga fatta una riflessione
complessiva sugli incentivi da dare al settore ferroviario, evitando di
utilizzare strumenti che si configurino come aiuti di Stato e rischino
pertanto di far incorrere l'Italia in procedure di infrazione a livello
europeo, ma ricorrendo piuttosto ad appositi interventi, come il «ferro
bonus», che consentano il rilancio del trasporto ferroviario e il
riequilibrio delle modalità di trasporto a favore del ferro.
A ruota poi tutti i gruppi sono intervenuti con le medesime osservazioni, da cui poi è nato l'emendamento firmato dal Presidente di Commissione nel quale abbiamo eliminato la parola Trasnfrontaliero.
Durante la commissione riunita di Venerdi 1 agosto 2014, è stato approvato il mio emendamento riformulato. Durante l'edame ho dichiarato che:
Ivan CATALANO (Misto)
accetta la proposta di riformulazione dell'emendamento a sua prima
firma 29.9 e ricorda che lo scambio modale nel trasporto merci
rappresenta un settore strategico e un obiettivo prioritario della IX
Commissione.
Un grande obbiettivo è stato raggiunto.
Ivan Catalano
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