Nel corso dell'ultimo anno, mi sono attivamente impegnato per una riforma dell'art. 85 del Codice della Strada, presentando un'interrogazione al MIT, poi trasformata in un question time e riscontrata dal Governo. In tali atti, lamentavo che le sanzioni previste dal citato articolo (e in particolare quella accessoria della sospensione della carta di circolazione) si applichino indiscriminatamente a un insieme assai eterogeneo di casi di ben diversa gravità. La norma, se interpretata rigidamente, lederebbe così i principi di tassatività e di proporzionalità.
Nell'attesa della riforma della disciplina in tema di autoservizi pubblici non di linea, mi è stata segnalata una positiva presa di posizione della giurisprudenza di merito. Con sentenza depositata il 10/11/2016 nella causa iscritta al RG 29394, il Giudice di Pace di Roma ha infatti annullato il verbale impugnato, con il quale un noleggiatore era stato sanzionato con il fermo amministrativo del veicolo (oltre che con la sanzione pecuniaria) a causa dell'assenza sul parabrezza dell'insegna identificativa NCC.
Il giudice, rilevato che si trattava a tutti gli effetti non di un abusivo, ma di un noleggiatore con veicolo regolarmente autorizzato, ha ritenuto non doversi applicare l'art. 85, comma 4. Secondo il magistrato onorario, l'estendere l'applicazione di una norma sanzionatoria così grave - fondata sulla ratio legis di contrastare l'abusivismo - a mere violazioni formali, tra l'altro non specificamente sanzionate neppure dalla L. 21/1992, costituirebbe un atto arbitrario. La sanzione è stata quindi annullata e la Prefettura condannata a rifondere al noleggiatore le spese di lite.
Si tratta di un'interpretazione da accogliere positivamente. La sentenza, tuttavia, non risolve il problema di fondo, ossia la necessità di riscrivere la norma in piena conformità ai principi fondamentali dell'ordinamento e in particolare, anche di quelli che riguardano le sanzioni amministrative.
Continuo a seguire la questione.
A presto.
Ivan Catalano
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