Buongiorno a tutti,
ho sottoscritto l'interrogazione n° 5/02362, dell'On. Mognato. il Ministero dell'interno, con proprio parere del 26 agosto 2003, ha previsto che in caso di sosta di un autoveicolo su stallo a pagamento oltre l'orario autorizzato dal contrassegno esposto si dà luogo alla procedura di infrazione prevista dal codice della strada;
il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti invece, con proprio parere prot. n. 25783 del 22 marzo 2010 ha chiarito che la fattispecie di cui sopra non si configura come violazione del codice della strada, bensì come inadempimento contrattuale, e che quindi è dovuto dal cittadino in questo caso solo il pagamento della differenza eccedente quanto già attestante dal contrassegno di sosta integrata da eventuale penalità da stabilire con regolamenti comunali;
lo stesso Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con successivo parere prot. n. 3615 del 5 luglio 2011, ha confermato questa interpretazione;
ne deriva una situazione di conflitto interpretativo, dovuto alla mancanza della necessaria chiarezza normativa generale, tanto più che i pareri citati fanno riferimento a singoli casi segnalati dalle amministrazioni locali;
le amministrazioni locali sono potenzialmente esposte, stante questa situazione, a comminare provvedimenti sanzionatori potenzialmente illegittimi come tali impugnabili;
ne deriva in tutta evidenza una situazione di caos amministrativo e di indeterminatezza nei confronti dei cittadini, privi di indicazioni chiare e univoche.
il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti invece, con proprio parere prot. n. 25783 del 22 marzo 2010 ha chiarito che la fattispecie di cui sopra non si configura come violazione del codice della strada, bensì come inadempimento contrattuale, e che quindi è dovuto dal cittadino in questo caso solo il pagamento della differenza eccedente quanto già attestante dal contrassegno di sosta integrata da eventuale penalità da stabilire con regolamenti comunali;
lo stesso Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con successivo parere prot. n. 3615 del 5 luglio 2011, ha confermato questa interpretazione;
ne deriva una situazione di conflitto interpretativo, dovuto alla mancanza della necessaria chiarezza normativa generale, tanto più che i pareri citati fanno riferimento a singoli casi segnalati dalle amministrazioni locali;
le amministrazioni locali sono potenzialmente esposte, stante questa situazione, a comminare provvedimenti sanzionatori potenzialmente illegittimi come tali impugnabili;
ne deriva in tutta evidenza una situazione di caos amministrativo e di indeterminatezza nei confronti dei cittadini, privi di indicazioni chiare e univoche.
Gradiremmo dal Governo una risposta chiara e netta sull'Interpretazione.
Ivan Catalano
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