Il diritto di accesso agli atti, espressamente previsto dalla L. n. 241/1990 e s.m.i., è la più efficace garanzia della trasparenza della Pubblica Amministrazione e, conseguentemente, anche dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa.
Non ho potuto quindi esimermi dal chiedere conto al Governo della grave vicenda avente a oggetto il rigetto di una motivata istanza di accesso ad alcuni atti detenuti dall'Ispettorato per la funzione pubblica e relativa a una segnalazione attivata da un interessato in
relazione al denegato esercizio di altro accesso agli atti presso
l'università telematica «Niccolò Cusano» di Roma.
L'interessato ha quindi proposto un ricorso avanti alla Commissione per l'accesso, la quale lo ha accolto in quanto l'università in esame è «ricomprensibile, ai fini che qui interessano della passiva titolarità all'accesso
nel novero delle pubbliche amministrazioni», così acclarando le ragioni dell'interessato e la totale
illegittimità del diniego opposto dall'ispettorato della funzione
pubblica.
L'interessato, decisionie favorevole alla mano, ha quindi chiesto di nuovo all'Ispettorato di accedere agli atti.
Ebbene, paradossalmente, anziché provvedere all'ostensione degli atti richiesti, il medesimo
ispettorato ha ribadito il diniego ancora genericamente insistendo sulla
natura «privata» dell'ateneo, pacificamente smentita sia dalla
decisione della Commissione per l'accesso, che dallo stesso riconoscimento ministeriale dell'ateneo indicato che lo qualifica quale università «libera». Aggiungendo al danno la beffa, l'Ispettorato ha concluso il suo diniego invitando l'interessato a proseguire pure, se ritiene, nei ricorsi giuridizionali!
Attendo urgentemente notizie dal Governo sull'accaduto. E' inaccettabile che una PA non si conformi alla decisione assunta nella sede competente, reiterando una motivazione dichiarata infondata dalla Commissione per l'accesso.
A presto,
Ivan Catalano
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