Buongiorno a tutti
oggi in aula è calendarizzato il voto finale sul provvedimento della responsabilità civile e penale dei medici e civile della struttura sanitaria per cui lavora il medico. Prevede cose condivisibili, come l'assicurazione obbligatoria e il fondo di garanzia. Ciò che non condivido è la trattazione penale dell'articolo 6, basato sul principio per cui se segui le linee guida del governo, articolo 5, non sei perseguibile penalmente per omicidio per colpa grave.
L'articolo 5 è stato cosi approvato dall'aula:
Art. 5.
(Buone pratiche clinico-assistenziali e raccomandazioni previste dalle linee guida).
1. Gli esercenti le professioni sanitarie, nell'esecuzione delle prestazioni sanitarie con finalità preventive, diagnostiche, terapeutiche, palliative e riabilitative, si attengono, salve le specificità del caso concreto, alle buone pratiche clinico-assistenziali e alle raccomandazioni previste dalle linee guida indicate dalle società scientifiche e dagli istituti di ricerca individuati con decreto del Ministro della salute e iscritti in apposito elenco istituito con il medesimo decreto, da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le linee guida sono pubblicate contestualmente, per i singoli settori di specializzazione, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal Ministro della salute, secondo modalità stabilite nel medesimo decreto, e sono periodicamente aggiornate.elaborate dalle società scientifiche iscritte in apposito elenco istituito e regolamentato con decreto del Ministro della salute, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Ai fini della presente legge, le linee guida vengono inserite nel Sistema nazionale per le linee guida (SNLG) e pubblicate sul sito dell'Istituto superiore di sanità.
2. L'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, continua ad applicarsi sino alla pubblicazione delle linee guida di cui al comma 1 e per i settori per i quali non esistono linee guida pubblicate ai sensi del medesimo comma 1.
Art. 6.(Responsabilità penale dell'esercente la professione sanitaria).
1. Dopo l'articolo 590-bis del codice penale è inserito il seguente:
«Art. 590-ter. – (Responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario). – L'esercente la professione sanitaria che, nello svolgimento della propria attività, cagiona a causa di imperizia la morte o la lesione personale della persona assistita risponde dei reati di cui agli articoli 589 e 590 solo in caso di colpa grave.
Agli effetti di quanto previsto dal primo comma, è esclusa la colpa grave quando, salve le rilevanti specificità del caso concreto, sono rispettate le buone pratiche clinico-assistenziali e le raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge.».
A mio avviso potrebbe portare conseguenze negative, come una sottomissione dei medici alle linee guida, il cui valore viene alzato al rango di norma tecnica, si può dire, come analogamente accade per le norme tecniche nella progettazione.
Il problema di queste linee guida è che, non vengono redatte in autonomia dalla comunità scientifica e riconosciute in ambito medico, ma passano per un filtro politico del governo e della politica in generale, che agendo con decreto e regolamento potrà selezionare le società scientifiche ammesse all'albo che verrà istituito. Inoltre le linee guida non verranno aggiornate con una cadenza in tempo reale, ma sopratutto non potranno mai essere conosciute nel dettaglio dagli operatori sanitari. Con questa norma si ammazza la ricerca scientifica e la libertà di cura, ma anche il desiderio di diventare medico. I medici oggi sono sullo stesso piano, hanno le stesse responsabilità civili e penali. Con questa norma cosi approvata, i medici saranno messi da un punto di vista penale su piani diversi: chi seguirà le linee guida, in modo rigido e diligente, ma solo quelle riconosciute dal governo, sarà escluso dalla possibilità di essere accusato di omicidio per colpa grave.
Oggi le linee guida sono redatte da un gruppo di lavoro in seno al ministero ma non hanno un valore vincolante. Ma ce ne sono anche alcune redatte dalla OMS o da altri enti sovranazionali o nazionali che possono essere usate come riferimento dal medito nella sua indipendenza e sotto la sua responsabilità
Rimane dubbia anche cosa si intende per imperizia del medico qual'ora le linee guida rappresentano una base tecnico scientifica di riferimento:
Gli ordini del giorno approvati sul testo riguardante l'articolo 5 non definiscono in modo esaustivo e con un impegno netto da parte del governo che venga garantita una indipendenza della scienza in senso ampio, nella redazione delle linee guida.
Mi astengo perché la legge contiene cose buone e perché non sono totalemente contrario alle linee guida, ma le avrei considerate opportune in campo esclusivamente civile.
Ivan Catalano
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