Da un punto di vista di merito, è pericoloso prevedere l’incandidabilità di soggetti rinviati a giudizio o - più genericamente - sottoposti a procedimento penale. Si sta infatti parlando di persone ancora presunte innocenti, che magari non sono ancora state sottoposte a giudizio, neppure sommariamente. Non si può dare in mano alle Procure e alla polizia giudiziaria il potere di escludere dal gioco elettorale dei cittadini, in assenza di una sentenza resa dal potere giudiziario. Gli stessi che oggi propongono tale norma si dimenticano che la Costituzione non è una leggina estemporanea, ma l’insieme di precetti fondamentali destinati a guidare e assecondare lo sviluppo di un popolo nel lungo termine. Non bisogna pensare solo a cosa può produrre la norma oggi, ma anche a ciò che potrebbe produrre un domani. E un domani, una norma siffatta sull’incandidabilità potrebbe essere sfruttata in senso autoritario, per escludere dalla competizione soggetti scomodi, tramite accuse infondate ma comunque sufficienti a determinare l’apertura di un procedimento in tempo di elezioni.
Sempre in virtù delle profonde finalità delle Costituzione, contesto le modifiche proposte anche da un punto di vista formale. Le ragioni sono state compiutamente argomentate dalla collega On. Pinna in aula. La norma sull’incandidabilità dei condannati non deve essere infatti inserita in Costituzione, ma, proprio come previsto dai padri costituenti nel testo del vigente articolo 65, deve essere demandata al potere legislativo ordinario. Non a caso, è proprio a tale articolo che fa riferimento la proposta di Legge “Parlamento Pulito”. A fronte dell’evoluzione dei costumi, della cultura politica, della penetrazione criminale nel paese, ben potrebbe sorgere la necessità di ulteriori modifiche. E’ impensabile che sia per questo necessario passare ogni volta dalle maggioranze rinforzate previste per le leggi di riforma costituzionale.
Infine, per quanto riguarda l’incandidabilità dei soggetti condannati per delitti non colposi, ritengo che il campo di appplicazione della norma sia troppo ampio. Chiaramente è sensato applicarla ai delitti contro la pubblica amministrazione. Ma siamo certi che ciò debba valere per tutti gli altri delitti? Pensiamo per esempio ai delitti contro l’ordine pubblico. Non rischiamo di precludere la rappresentanza istituzionale a determinate aree di conflitto sociale o sindacale, escludendole dalla dialettica politica e spingendole ulteriormente sulla via della violenza e della lotta allo Stato?
La riforma costituzionale non mi piace sotto molteplici profili, ma ciò non significa che, al solo fine di mettere in difficoltà i promotori della stessa, io sia disponibile a votare emendamenti autoritari, illiberali, tecnicamente errati e politicamente insostenibili.
Ivan Catalano
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