Migliaia di giovani, in tutta Italia, sono impegnati nel lungo e difficile esame per diventare avvocati. Le prove scritte si sono svolte il 16, 17 e 18 dicembre 2014, mentre le prove orali si svolgeranno negli appelli di luglio (su opzione del candidato) e di settembre (secondo l'ordine di convocazione stabilito dalle singole Commissioni). E' probabile che per alcuni candidati la prova orale si svolgerà effettivamente addirittura a 2016 inoltrato e che l'intero esame si protrarrà quindi per una durata ben superiore a un anno.
I candidati meriterebbero, dopo anni di studio e di pratica forense, spesso neppure pagata, di essere giudicati secondo procedure eque, trasparenti e non discriminatorie. Sfortunatamente, ciò non sempre si verifica. Pochi giorni fa, diversi candidati lombardi mi hanno denunciato di aver ricevuto una email dalle Commissioni d’esame, relativa alle materie della prova orale. Tale comunicazione, giunta ben 8 mesi dopo la scelta delle stesse da parte dei canditati, a esame in corso, andrebbe di fatto a modificare i contenuti del Bando.
Infatti, ai sensi dell’art. 2, comma 3, del relativo Bando, pubblicato in GU n. 71 del 12-9-2014, le prove orali consistono “nella discussione, dopo una succinta illustrazione delle prove scritte, di brevi questioni relative a cinque materie, di cui almeno una di diritto processuale, scelte preventivamente dal candidato, tra le seguenti: diritto costituzionale, diritto civile, diritto commerciale, diritto del lavoro, diritto penale, diritto amministrativo, diritto tributario, diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto internazionale privato, diritto ecclesiastico e diritto comunitario” nonché “nella dimostrazione di conoscenza dell'ordinamento forense e dei diritti e doveri dell'avvocato”. Le materie della prova orale sono state scelte dai candidati al momento dell’iscrizione all’esame, prima degli scritti, nel novmbre scorso.
In data 01/07/2015, è però giunta ai candidati, dall’indirizzo email noreply.esameavvocatura@giustizia.it, la seguente comunicazione: “su disposizione di tutte le Commissioni si comunica che: il diritto del lavoro include il relativo d.processuale e diritto sindacale; diritto amministrativo include il relativo d. processuale; diritto processuale penale include l'Ordinamento Penitenziario; Diritto commerciale non include il d.fallimentare”.
La comunicazione, lungi dal rappresentare una mera precisazione, ha contenuti innovativi, divergenti rispetto alla previsione del Bando e tali da ledere in maniera significativa l’affidamento dei candidati. In particolare, non si comprende come possano le Commissioni affermare che “diritto processuale penale include l'Ordinamento Penitenziario”, considerato non solo che le due materie trattano testi normativi distinti, ma soprattutto che la netta diversità tra le stesse (e non riconducibilità della seconda nella prima) è confermata dalla manualistica scientifica, che tratta le materie in separati testi, e dalla struttura dei vari corsi di laurea in giurisprudenza offerti dagli Atenei Italiani. Ancor più significativamente, la netta diversità tra le due materie è asseverata dall’inequivoca formulazione dell’art. 46, comma 3, della Legge 31 dicembre 2012, n. 247 che, nel disporre il futuro contenuto dell’esame (stante la proroga biennale del regime previgente) esplicitamente le distingue. Anche diverse rivendite di manualistica scientifica (sempre in Lombardia) sono state colte impreparate, non prevedendo la necessità di rifornirsi di adeguate scorte di manuali trattanti la materia di Ordinamento Penitenziario.
Problematico, in riferimento alle materie diritto del lavoro e diritto amministrativo, è anche l’obbligo di portare all’esame la relativa procedura. In forza del citato art. 2, comma 3 è stato imposto ai candidati di includere obbligatoriamente nella rosa delle materie per l’orale una a scelta tra diritto processuale civile e diritto processuale penale. Una tale interpretazione si fonda sulla presunzione che il Bando si riferisca al solo diritto del lavoro sostanziale e al solo diritto amministrativo sostanziale, con esclusione di quelli processuali. Diversamente argomentando, l’obbligo di scegliere una materia processuale avrebbe dovuto ritenersi già soddisfatto con la scelta da parte del singolo candidato del diritto amministrativo o del diritto del lavoro.
La non prevedibile aggiunta, a esame in corso di ulteriori contenuti non specificati nel Bando risulta scorretta nei confronti delle migliaia di candidati ammessi alle prove orali, e soprattutto di coloro che hanno optato per l’appello di luglio, i quali avranno pochissimo tempo a disposizione per studiare tali contenuti diversi e ulteriori rispetto a quelli originari. E' certo che, se posti davanti alla scelta delle materie dell’esame orale con la completa conoscenza delle intenzioni della Commissione d’esame, i candidati avrebbero potuto operare una selezione consapevole - e presumibilmente diversa - delle stesse. In ogni caso, un tale livello di incertezza in un esame di Stato costituisce di per sé un fatto grave.
A ciò si aggiunga che le modalità di assunzione e comunicazione della decisione della Commissione d’esame risultano carenti anche sotto il profilo formale, mancando qualsivoglia riferimento alle ragioni e alle modalità di assunzione della decisione nonché a estremi che ne consentano l’identificazione provvedimentale.
Per queste ragioni, ho presentato al Ministro Orlando un'interrogazione, per stimolare un suo tempestivo intervento a tutela dell'affidamento dei candidati, nonché della trasparenza e della non discriminatorietà dell'esame.
A presto.
Ivan Catalano
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