Sto continuando a occuparmi della questione, cruciale per il settore del noleggio con conducente, della (non) vigenza delle disposizioni anticoncorrenziali introdotte con l'art. 29, co. 1-quater del D.L. n. 207/2008.
Ogni anno, il Parlamento sospende infatti la vigenza di tale norme, attraverso un intervento nel Milleproroghe. Tuttavia, malgrado l'intenzione del legislatore sia evidente (ed esplicitata nelle relazioni illustrative del Disegno di Legge), alcuni giudici continuano, sulla base di un interpretazione strettamente letterale delle norme, ad affermare il contrario, ossia che le disposizioni contestate siano in vigore. In tal modo, una parte della magistratura contraddice quanto sostenuto da Parlamento e Governo (da ultimo con l'ordine del giorno n. 9/3513-A/64, del febbraio 2016). L'ordine del giorno a generato due circolari, una del Ministero dei Trasporti e l'altra della Polizia di Stato.
Recentemente, anche il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 2806/2016, sulla quale mi sono già espresso, pare - seppur non espressamente - confermare la vigenza delle norme. A questo punto, inizio a stancarmi delle vuote rassicurazioni che continuano ad arrivare. Sono pienamente convinto che le norme non siano in vigore: in un sistema di divisione dei poteri la scelta circa la vigenza di una norma spetta al potere legislativo. Tuttavia, l'insieme delle proroghe stratificatesi è oggettivamente incerto nella sua portata, e spiega l'esistenza di divergenze interpretative. E' in corso, nei fatti, un vero e proprio conflitto tra poteri dello Stato, che deve essere risolto alla radice.
Già in occasione dello scorso Decreto Milleproroghe, si sarebbe potuto, con un intervento correttivo minimo risolvere il dubbio interpretativo rispetto alla portata della sospensione. In sede di conversione del relativo Decreto (C. 3513), avevo proposto una riformulazione idonea a tale scopo, con l’emendamento 7.71, che pur avendo ricevuto nulla osta tecnico fu però oggetto di parere politico contrario di Governo e relatori.
Ho quindi chiesto al Ministro di intervenire al fine di assicurare certezza normativa rispetto alla non vigenza dell’art. 29, co.1, quater, partendo magari dalla formulazione da me proposta al Milleproroghe, oppure con una norma di interpretazione autentica.
Il MIT ha risposto che, proprio per garantire certezza normativa, nell'ambito della Legge Concorrenza 2015 (S. 2085), i relatori hanno introdotto, tramite l'emendamento 52.0.400, una delega per la complessiva revisione della materia.
Nella mia replica, ho risposto al Governo che questa è un'ottima iniziativa, ma insufficiente. Il problema va risolto subito, non in un incerto e lontano futuro, quando il Governo magari eserciterà una delega che ancora non è stata neppure concessa! Quantomeno, ho chiesto al Governo di inserire direttamente nella Legge concorrenza, a fianco della delega, una norma di interpretazione autentica che sancisca inequivocabilmente la non vigenza dell'art. 29, co. 1, quater.
Qui il resoconto stenografico: "replicando in qualità di cofirmatario, osserva che l'emendamento cui faceva riferimento il sottosegretario nella risposta, di cui già era a conoscenza, a suo avviso non è sufficiente a risolvere tempestivamente la questione di natura giuridica sorta in ordine alla disciplina del noleggio con conducente. Rileva, infatti, che una norma di delega, seppur opportuna, richiede tempi di approvazione tali da non consentire nell'immediato di pervenire ad una soluzione, fortemente richiesta dalle imprese, colpite da una grave crisi e sottoposte alla concorrenza spesso sleale degli operatori stranieri. Invita, pertanto, il Governo a predisporre una norma di interpretazione autentica, da inserire se possibile, nel medesimo veicolo legislativo, anche al fine di riaffermare la volontà del Parlamento e del Governo, che non viene opportunamente presa in considerazione dall'autorità giudiziaria, che in numerose occasioni conferma l'applicazione delle disposizioni di cui è sospesa l'efficacia."
Qui il resoconto stenografico: "replicando in qualità di cofirmatario, osserva che l'emendamento cui faceva riferimento il sottosegretario nella risposta, di cui già era a conoscenza, a suo avviso non è sufficiente a risolvere tempestivamente la questione di natura giuridica sorta in ordine alla disciplina del noleggio con conducente. Rileva, infatti, che una norma di delega, seppur opportuna, richiede tempi di approvazione tali da non consentire nell'immediato di pervenire ad una soluzione, fortemente richiesta dalle imprese, colpite da una grave crisi e sottoposte alla concorrenza spesso sleale degli operatori stranieri. Invita, pertanto, il Governo a predisporre una norma di interpretazione autentica, da inserire se possibile, nel medesimo veicolo legislativo, anche al fine di riaffermare la volontà del Parlamento e del Governo, che non viene opportunamente presa in considerazione dall'autorità giudiziaria, che in numerose occasioni conferma l'applicazione delle disposizioni di cui è sospesa l'efficacia."
Vi terrò aggiornati, a presto.
Ivan Catalano
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