l'articolo 2 comma 4 Decreto legge 4/2014, in discussione alla camera dice:
Per gli effetti dell'articolo 21 della Tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, le disposizioni dell'articolo 160 del Codice delle comunicazioni elettroniche di cui al decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, richiamate dal predetto articolo 21, si interpretano nel senso che per stazioni radioelettriche si intendono anche le apparecchiature terminali per il servizio radiomobile terrestre di comunicazione.
questo comma è stato introdotto per sanare un contenzioso tra Enti Pubblici, cittadini, agenzia delle entrate in merito al pagamento del canone per gli abbonamenti telefonici cellulari.
Molte le obbiezioni, tra cui anche quella che chiede l'abrogazione della norma citata nel comma. Il motivo per il quale ora non si può togliere è solo di copertura, per toglierla occorre trovare 800 milioni di euro annui per 10 anni, in quanto il termine di prescrizione dell'istanza di restituzione è di 10 anni.
Il governo in sede consultiva in commissione trasporti si è impegnato ad abrogare in un provvedimento successivo la norma.
Usare un decreto per dare una interpretazione autentica per risolvere dei contenziosi non è il massimo della morale istituzionale.
Verificheremo il lavoro del Governo.
Ivan Catalano
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