Buongiorno a tutti,
oggi il Governo ha risposto all'interrogazione n°5/02362, firmata anche dal sottoscritto, in merito al fatto che il Ministero dell'interno, con proprio parere del 26 agosto 2003, ha previsto che in caso di sosta di un autoveicolo su stallo a pagamento oltre l'orario autorizzato dal contrassegno esposto si dà luogo alla procedura di infrazione prevista dal codice della strada. il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti invece, con proprio parere prot. n. 25783 del 22 marzo 2010 ha chiarito che la fattispecie di cui sopra non si configura come violazione del codice della strada, bensì come inadempimento contrattuale, e che quindi è dovuto dal cittadino in questo caso solo il pagamento della differenza eccedente quanto già attestante dal contrassegno di sosta integrata da eventuale penalità da stabilire con regolamenti comunali.
L'interrogazione chiedeva quindi una volta per tutte quale sia l'interpretazione corretta. Il Governo ha risposto che, la violazione dell'articolo 157 comma 6) del D.Lgs. 285/92 (CdS) non comporta l'applicazione di sanzione di cui al comma 8 del medesimo articolo. Questo perché la violazione dei tempi di sosta non è da mettere in relazione all'articolo 7 comma 1) lettera f) del CdS, se non nella mancata applicazione degli indicatori di della durata. Se uno espone un "grattino" della sosta ed eccede nella durata, questo comporta esclusivamente una violazione contrattuale, tra l'utente del parcheggio e il gestore del parcheggio stesso, il quale può chiedere all'utente il pagamento del restante utilizzo del parcheggio stesso, gravante da mora, ai sensi dell'articolo 17 comma 132) della legge 127/1997.
Dunque "Il comportamento non è soggetto alla violazione del codice della
strada, bensì è una inadempienza contrattuale. La polizia locale non ha
titolo
di chiedere il pagamento di nessuna sanzione, solo il
gestore, previa convenzione con il comune, può chiedere che venga
pagato il restante tempo gravato eventualmente da penali"
Cosa ne pensate?
Ivan Catalano
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