Lo scorso 16 aprile, la Cassazione si è pronunciata definitivamente nella causa, promossa dal Sig. Aldo Bozzi e altri cittadini-elettori contro il Ministero dell’Interno e la Presidenza del Consiglio dei Ministri. I cittadini-elettori hanno denunciato che la legge elettorale n. 270/2005, nota come “porcellum”, gli avrebbe impedito, durante l’ultima tornata elettorale, di esercitare il diritto di voto secondo modalità conformi a Costituzione.
Dopo le pronunce del Tribunale e della Corte d’Appello di Milano, le quali hanno, rispettivamente, rigettato e dichiarato manifestamente infondate le censure dei cittadini-elettori, la questione è approdata in Cassazione. La Suprema Corte, a differenza delle corti di merito, ha giudicato rilevanti e non manifestamente infondate le questioni di costituzionalità sollevate dai ricorrenti, deferendo la soluzione delle stesse alla Corte Costituzionale.
Quest’ultima, con la sentenza n. 1/2014, ha dichiarato incostituzionali le norme che prevedevano l’assegnazione di un premio di maggioranza e quelle che stabilivano la presentazione di liste elettorali bloccate, nella parte in cui non consentivano all’elettore di esprimere una preferenza.
La Cassazione, accertando in concreto la violazione dei diritti elettorali dei ricorrenti, non si è discostata da quanto deciso dalla Corte Costituzionale, né - d’altra parte - avrebbe potuto farlo. Entrambi gli organi giurisdizionali hanno espressamente dichiarato che l’incostituzionalità della legge elettorale non determina, come invece sostenuto da alcuni, alcune illegittimità delle Camere in carica. Infatti, secondo il Giudice delle Leggi, le elezioni rappresentano un fatto concluso, idoneo a giustificare i rapporti sorti nel vigore della legge annullata. La Cassazione, ulteriormente argomentando sul punto, si è espressamente richiamata al principio, di ordine costituzionale, della continuità dello Stato.
Le tesi secondo le quali le Camere in carica sarebbero in qualche modo limitate nei loro poteri o dovrebbero dimettersi sono quindi giuridicamente erronee.
Questo non significa che le pronunce in questione siano privi di effetti politici. Al contrario, incombe su tutto il Parlamento la responsabilità, in sede di discussione e approvazione di una nuova legge elettorale, di tener conto della grave violazione arrecata dal “porcellum” ai diritti dei cittadini italiani e di assicurare, per il futuro, che essa non possa più accadere.
In tal senso, appare sconcertante che il progetto del c.d. “Italicum” preveda la reintroduzione di liste bloccate, decise dai partiti senza possibilità per l’elettore di esprimere preferenze dirette. Le modifiche al sistema delle liste non sono sufficienti a garantire quel basilare principio democratico secondo il quale i governati devono poter scegliere i propri governanti. Continuando su questa strada, il Parlamento snaturerebbe il principio di leale collaborazione tra i poteri dello Stato, lederebbe, nuovamente, i diritti politici del popolo italiano e contribuirebbe non poco all’ulteriore delegittimazione delle Istituzioni.
Dopo le pronunce del Tribunale e della Corte d’Appello di Milano, le quali hanno, rispettivamente, rigettato e dichiarato manifestamente infondate le censure dei cittadini-elettori, la questione è approdata in Cassazione. La Suprema Corte, a differenza delle corti di merito, ha giudicato rilevanti e non manifestamente infondate le questioni di costituzionalità sollevate dai ricorrenti, deferendo la soluzione delle stesse alla Corte Costituzionale.
Quest’ultima, con la sentenza n. 1/2014, ha dichiarato incostituzionali le norme che prevedevano l’assegnazione di un premio di maggioranza e quelle che stabilivano la presentazione di liste elettorali bloccate, nella parte in cui non consentivano all’elettore di esprimere una preferenza.
La Cassazione, accertando in concreto la violazione dei diritti elettorali dei ricorrenti, non si è discostata da quanto deciso dalla Corte Costituzionale, né - d’altra parte - avrebbe potuto farlo. Entrambi gli organi giurisdizionali hanno espressamente dichiarato che l’incostituzionalità della legge elettorale non determina, come invece sostenuto da alcuni, alcune illegittimità delle Camere in carica. Infatti, secondo il Giudice delle Leggi, le elezioni rappresentano un fatto concluso, idoneo a giustificare i rapporti sorti nel vigore della legge annullata. La Cassazione, ulteriormente argomentando sul punto, si è espressamente richiamata al principio, di ordine costituzionale, della continuità dello Stato.
Le tesi secondo le quali le Camere in carica sarebbero in qualche modo limitate nei loro poteri o dovrebbero dimettersi sono quindi giuridicamente erronee.
Questo non significa che le pronunce in questione siano privi di effetti politici. Al contrario, incombe su tutto il Parlamento la responsabilità, in sede di discussione e approvazione di una nuova legge elettorale, di tener conto della grave violazione arrecata dal “porcellum” ai diritti dei cittadini italiani e di assicurare, per il futuro, che essa non possa più accadere.
In tal senso, appare sconcertante che il progetto del c.d. “Italicum” preveda la reintroduzione di liste bloccate, decise dai partiti senza possibilità per l’elettore di esprimere preferenze dirette. Le modifiche al sistema delle liste non sono sufficienti a garantire quel basilare principio democratico secondo il quale i governati devono poter scegliere i propri governanti. Continuando su questa strada, il Parlamento snaturerebbe il principio di leale collaborazione tra i poteri dello Stato, lederebbe, nuovamente, i diritti politici del popolo italiano e contribuirebbe non poco all’ulteriore delegittimazione delle Istituzioni.
Il panorama politico italiano risulta essere tutto tranne che stabile. La Legge Elettorale approvata alla camera potrebbe quindi subire ulteriori modifiche in funzione dei prossimi equilibri politici, o almeno così mi auguro.
Se giochiamo a chi è "più illegittimo" scopriamo che anche la sentenza è emessa da "giudici illegittimi", in quanto nominati dal parlamento e dal presidente della repubblica (entrambi illegittimi dal 2006), di conseguenza è illegittima la sentenza e tutto ritorna alla normalità.
Ivan Catalano
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