In qualità di relatore della proposta C. 3220 ("Disposizioni in materia di acquisto e dismissione delle autovetture di servizio o di rappresentanza delle pubbliche amministrazioni") in Commissione Affari Regionali, ho avuto il compito di redigere un parere relativo ai profili che incidono sull'autonomia locale.
La necessità di limitare il parco auto delle PA è condivisa, ma il testo originale è problematico, laddove lede gravemente l'autonomia e il patrimonio dei singoli enti. Conseguentemente, ho dato parere positivo, indicando però alcune significative condizioni, motivate da ragioni di opportunità, di efficacia o addirittura di costituzionalità. Ritengo infatti che gli eventuali proventi derivanti dalla dismissione dovrebbero infatti rimanere presso l’ente proprietario dei veicoli, vincolandone semmai l’utilizzo alla maggior copertura dei servizi già offerti. In effetti, potrebbe anche essere problematica la destinazione di risorse provenienti da diversi livelli di amministrazione in un unico fondo statale, anche rispetto all’inequità, verticale e tra territori, derivanti da tale, non prevedibile, drenaggio una tantum di risorse. Un investimento legittimamente fatto da un ente regionale, con i propri fondi, e comunque destinato alla soddisfazione delle esigenze della popolazione stessa, verrebbe sottratto a quest’ultima per essere devoluto in un unico fondo statale. Si potrebbe prevedere poi, qualora la dismissione onerosa non appaia agevole o conveniente, la possibilità per l’ente di procedere alla cessione a titolo gratuito, tramite procedure ad evidenza pubblica, alle Onlus che prestano servizi di assistenza sociale e sanitaria sul territorio di competenza. Infine, la previsione di un divieto di acquisto e di leasing non è accompagnata da un divieto di noleggio. Verosimilmente, sulla base del testo attuale, la dismissione del parco veicolare proprio potrebbe accompagnarsi alla sua sostituzione con auto a noleggio, senza determinare alcun risparmio per l’erario. Anche per questo, risulterebbe ben più funzionale all’obbiettivo perseguito e meno lesiva delle prerogative dei singoli enti, una previsione di riduzione parziale e programmata modellata sulla base dell'articolo 15, comma 1, del decreto-legge n. 66 del 2014.
Queste riflessioni si sono tradotte nelle seguenti condizioni:
1) sia prevista, in luogo dell’applicazione diretta alle Regioni della disciplina del contenimento delle spese per le autovetture di servizio e di rappresentanza, un’intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, volta a recepire i principi della normativa statale in materia, ferme restando le normative regionali che prevedano misure più restrittive;
2) sia previsto che per gli enti locali i risparmi derivanti dalle misure di contenimento della spesa per le autovetture restino acquisiti ai relativi bilanci, per essere destinati al soddisfacimento delle esigenze primarie della popolazione;
e nelle seguenti osservazioni:
a) si valuti l’opportunità di estendere le misure restrittive relative all’acquisto e alla stipula di contratti di leasing delle autovetture anche al noleggio e all’acquisto di buoni taxi;
b) si valuti l’opportunità, nelle ipotesi in cui la dismissione onerosa delle autovetture risulti non agevole o conveniente, di riconoscere la facoltà alle amministrazioni di procedere alla cessione a titolo gratuito, tramite procedure ad evidenza pubblica, ad enti e associazioni senza scopo di lucro che prestano servizi di assistenza sociale e sanitaria sul territorio.
A presto
Nessun commento:
Posta un commento