Buongiorno a tutti.
Vi ricorderete dell'Ordine del Giorno che ho fatto approvare in sede di conversione del Decreto Milleproroghe. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, come si era impegnato a fare accogliendo il mio odg, ha inviato all'ANCI, al Ministero dell'Interno e per conoscenza al Gabinetto del Ministro Delrio una circolare, firmata dal direttore generale Enrico Finocchi, che pur sottolineando lo stato di incertezza normativa, prende inequivocamente posizione per la non vigenza delle vergognose norme anti-ncc introdotte dall'art. 29, comma 1-quater.
Tale presa di posizione è importante, quanto inevitabile, sia sulla base di un'interpretazione costituzionalmente orientata, sia sulla base di un'interpretazione fedele alla volontà del legislatore. Infatti, come evidenziato nella stessa relazione di accompagnamento al DDL di conversione del Milleproroghe, votato e convertito in Legge dal Parlamento a inizio 2016, tale proroga si rende necessaria in quanto “dall'immediata entrata in vigore della normativa introdotta dall'articolo 29, comma 1-quater, del decreto-legge n. 207 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 14 del 2009 (che ha apportato modifiche sostanziali alla legge quadro n. 21 del 1992, in materia di trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea), scaturirebbero notevoli profili di criticità, sotto il profilo sia costituzionale che europeo”.
Si esplicita, in particolare, che “la predetta disposizione contiene elementi fortemente restrittivi dei princìpi di libera concorrenza, già rappresentati in sede di conversione del citato decreto-legge «milleproroghe» del dicembre 2008 presso il Senato della Repubblica dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che evidenziava come le innovazioni normative fossero suscettibili di introdurre numerosi elementi di rigidità nonché limiti aventi una spiccata portata anticoncorrenziale; in quella sede, la stessa Autorità concludeva auspicando l'introduzione di interventi correttivi delle suddette disposizioni” e che “la proroga, pertanto, è necessaria al fine di evitare l'entrata in vigore di una norma che contiene elementi fortemente restrittivi della concorrenza e di arginare la confusione che deriverebbe dall'applicazione del citato articolo 29, comma 1-quater, nella sua attuale formulazione, con i conseguenti effetti negativi che interesseranno gli enti locali competenti coinvolti nella gestione pratica dei problemi”;
Nell'identico senso si sono espresse tutte le relazioni ai DDL di conversione dei decreti-legge c.d. Milleproroghe approvati dal Parlamento negli anni precedenti, nonché, già in passato, lo stesso Ministero dei Trasporti (v. parere dato dal Direttore Generale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in data 7 settembre 2012 alla Camera di commercio di Frosinone).
A fronte di tutto questo, alcune associazioni di categoria dei tassisti sono insorte, arrivando a invocare le dimissioni del Dott. Finocchi! E' singolare che alcuni soggetti non trovino altro modo di "difendere" la loro categoria se non impedendo ad altri lavoratori italiani di poter onestamente portare il pane dalle loro famiglie. E' altrettanto singolare che questi stessi soggetti, sempre pronti a denunciare - tra l'altro infondatamente, ma questo è un dettaglio - azioni lobbistiche altrui, abbiano raggiunto questo obbiettivo indecente con una azione lobbistica perfettamente organizzata, sfruttando il peso del voto da loro controllato, determinante per l'elezione del sindaco di Roma.
Per affermare la malafede del Dott Finocchi, questi soggetti sventolano poche sentenze con le quali alcuni giudici hanno ritenuto vigenti le norme di cui all'art. 29, comma 1-quater. Il Ministero, così come il sottoscritto, ben conoscono il contenuto di tali sentenze (l'ultima delle quali è proprio all'origine dell'ordine del giorno!). Si tratta di una giurisprudenza parziale e contestata. Confido sul fatto che prima o poi le SSUU della Cassazione faranno giustizia di queste tesi prive di pregio.
Per attaccare il Dott. Finocchi, e con lui la non vigenza del 29, comma 1-quater, alcuni sono andati anche a scomodare la Corte di Giustizia dell'Unione Europea. Prima di invitare qualcun altro a "leggersi l'intero iter" di una sentenza, farebbero bene a farlo loro stessi. La sentenza cui si riferiscono, infatti, è quella di cui alle cause riunite C‑162/12 e C‑163/12. Nell'espormi il contenuto della decisione, il mio consulente Avv. Gabriele Matteo Fiorentini, mi ha comunicato che "la Corte
non si è pronunciata sul merito della questione, ossia se la
normativa italiana del 29, co. 1-quater contrasti o meno con il diritto
comunitario. Le decisioni di rinvio dei giudici italiani, infatti, non avevano fornito alla Corte
gli elementi di fatto e di diritto necessari alla decisione, con la
conseguenza che le domande relative al possibile contrasto con gli
articoli articoli
101 TFUE e 102 TFUE, in combinato disposto, rispettivamente, con gli
articoli 4, paragrafo 3, TUE e 106 TFUE (libertà di concorrenza), sono
state dichiarate dalla Corte irricevibili. Rispetto alla domanda relativa al contrasto con l'articolo 49 TFUE (libertà di stabilimento), la Corte ha affermato la sua incompetenza, sempre senza pronunciarsi sul merito del co. 1-quater." Per cui, l'invocazione della sentenza della Corte di Giustizia è del tutto pretestuosa.
Ho lavorato, su altre tematiche di primaria importanza per il sistema italiano dei trasporti, con il Dott. Finocchi, e ho potuto constatare la sua preparazione, professionalità e dedizione. Gli porgo la mia totale solidarietà a fronte degli attacchi ricevuti.
Per l'ennesima volta, invito invece le associazioni dei tassisti a guardare la realtà: non è con una pressione lobbistica a favore del protezionismo e di uno status quo obsoleto e inefficiente che salveranno il servizio taxi dalle sfide dei prossimi anni. Questo modo di agire porterà solo a un lento e inesorabile declino di un servizio che invece ben potrebbe rilanciarsi sfruttando le possibilità offerte dalla tecnologia e dall'innovazione.
Ivan Catalano
Ivan Catalano
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