lunedì 16 maggio 2016

Sharing Economy e Trasporto di Persone: normiamo il carpooling

La Camera dei Deputati si appresta a discutere la proposta di Legge C. 2436, a prima firma del deputato Dell'Orco (M5S), in materia di car pooling. A fronte della diffusione di tale modalità di trasporto, si è fatta sempre più pressante l'esigenza di disciplinare a livello normativo il fenomeno. L'opportunità di un tale intervento deriva, primariamente, dalla necessità di distinguere con certezza le forme lecite di condivisione del veicolo dalla prestazione abusiva di servizi di trasporto di persone. Per ora, il discrimine è stato provvisoriamente delineato dalla giurisprudenza, al termine della nota vicenda Uberpop. Tuttavia, come si osserverà nel prosieguo, questo profilo non esaurisce le esigenze di regolamentazione della materia.

Passiamo ora ad analizzare l'articolato della P.d.L. Dell'Orco. Per quanto riguarda il primo articolo, l’unica parte  apprezzabile è il riferimento al Decreto del Ministro dell'ambiente 27 marzo 1998, che contiene il primo e più importante riconoscimento legislativo, fino ad ora, del car pooling, mentre il resto appare  superfluo..

L'articolo due contiene la seguente definizione legale di car pooling: "sistema di trasporto basato sull'uso condiviso di veicoli privati tra due o più persone che devono percorrere uno stesso itinerario, o parte di esso, messe in contatto tramite servizi dedicati forniti da intermediari pubblici o privati, anche attraverso l'utilizzo di strumenti informatici". La prima parte della descrizione contiene una sintesi efficace, e tuttavia non priva di criticità. Il carpooling non è, infatti, un "sistema", ma una "modalità" di trasporto. La questione può sembrare meramente terminologica, ma il diritto è una scienza linguistica. Non si comprende poi il senso di limitare la definizione di car pooling a quello svolto per il tramite di "servizi dedicati forniti da intermediari", in quanto alcune delle più significative e pionieristiche iniziative di car pooling si sono sviluppate a livello aziendale, attraverso l'organizzazione diretta da parte dei beneficiari stessi. Limitare il carpooling a quello svolto tramite intermediazione, e quindi essenzialmente tramite piattaforme informatiche, terrebbe fuori esperienze valide e del tutto coerenti con le finalità della presente Legge, sembrerebbe una legge fatta ad-hoc per qualcuno, ma non vogliamo essere maliziosi con il M5S

Lo stesso articolo prevede poi che il car pooling non costituisca attività di impresa e, soprattutto, ne delinea il confine rispetto alla fornitura di servizi di trasporto abusivi. Per esservi car pooling, il conducente non deve ricevere più di un rimborso spese. Inoltre - e anche questo sarebbe opportuno inserirlo espressamente nella definizione - l’attività non deve essere svolta al livello professionale. I proponenti indicano specificamente, ai fini di quantificazione, le tabelle ACI. La scelta di individuare un riferimento preciso ha il pregio di una maggiore certezza, al costo di una minore flessibilità e di una certa arbitrarietà: io propendo per lasciare uno spazio di manovra più libero, purché chiaro e preventivamente concordato..

Per me la proposta potrebbe anche terminare qui. Una legge snella, semplice ed efficace, che è stata però inutilmente appesantita dagli altri 2 articoli. Il terzo articolo impone alle amministrazioni, agli enti pubblici e alle imprese con più di 250 addetti di riservare, "nei propri siti internet e intranet istituzionali uno spazio dedicato a fornire informazioni relative al car pooling, anche consentendo l'accesso tramite appositi collegamenti ipertestuali ai servizi dedicati operati attraverso l'utilizzo di strumenti informatici da intermediari pubblici o privati, previa richiesta da parte di questi ultimi" e prevede pesanti sanzioni in caso di inottemperanza. Il mio giudizio sul punto, più che giuridico, è necessariamente politico. Questa previsione appare eccessivamente rigida. Rischia di recare più danni sotto forma di costi economici e aggravi burocratici sulle PA e sulle imprese, che benefici. Viene poi prevista l'organizzazione di campagne di informazione e di educazione da parte del Ministero dell'Ambiente e del MIT, senza però destinare alcuna risorsa specifica a tal fine. Nel complesso, è auspicabile che l'intero articolo scompaia, o quantomeno venga radicalmente modificato, prima di arrivare in aula.

Il quarto articolo, rubricato "Fondo per la crescita sostenibile – promozione del car pooling", aggiunge infine, fra le finalità del "Fondo per la crescita sostenibile", disciplinato dal comma 2 dell'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46,  e dal comma 2 dell'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, quella di promuovere "progetti di ricerca, sviluppo e innovazione nel settore del car pooling".

A questo punto, è doveroso invece evidenziare altri profili che non vengono minimamente presi in considerazione dal testo attuale della proposta di Legge, malgrado l'esistenza di una pressante esigenza di regolamentazione.
Occorre innanzi tutto armonizzare il testo per renderlo coerente con la proposta di legge che è incardinata, sempre in trasporti, della Sharing Economy. Bisogna dare altre 2 informazioni principali all’autorità che regolerà la disciplina dell’economia della condivisione: “il rimborso costituisce reddito?” e “c’è una natura contrattuale?”.
Entrambe non vengono minimamente affrontate. non viene qualificato il tipo di rapporto che si instaura tra il conducente e il passeggero. Alcuni intermediari sostengono che si tratti di un trasporto amichevole, o di cortesia, e che quindi non si instauri alcun rapporto contrattuale tra le parti. Io non ritengo si tratti di semplice cortesia. Sulla scorta di un risalente e ben consolidato indirizzo, la giurisprudenza ha sancito che si possa parlare di un trasporto di cortesia unicamente solo quando non vi sia alcun interesse giuridicamente apprezzabile del vettore all'esecuzione del trasporto stesso. E invece, nel car pooling, qualora venga prevista una contribuzione alle spese da parte del trasportato, sussiste un evidente interesse giuridicamente apprezzabile del vettore ad averlo a bordo. Si tratta, tra l'altro, di un interesse non meramente morale, ma economico e potenzialmente significativo: si pensi, su una tratta medio-lunga, a un abbattimento delle spese che può arrivare anche all'80% delle stesse. Sarebbe quantomeno paradossale negare l'esistenza di un contratto gratuito di trasporto in questi casi, dopo che la giurisprudenza lo ha ritenuto sussistente in casi nei quali l'interesse del vettore si risolveva nel semplice "godimento dell'altrui compagnia" (v. Cass. Civ. nn. 5098/1981 e 3223/1989). É  opportuno prevedere che, in presenza di un rimborso delle spese da parte del trasportato, si configuri un vero e proprio contratto di trasporto gratuito, con la conseguente applicabilità dell'art.1681 codice civile. Qualora invece il conducente non richieda alcun contributo da parte del trasportato, ben potrà applicarsi la disciplina del trasporto amichevole. In questo modo, si rafforzerebbe la coerenza sistematica della disciplina in materia, affrontando la problematica del rapporto tra trasporto gratuito e trasporto amichevole nel car pooling sulla base degli stessi criteri plasmati dalla giurisprudenza per le altre modalità di trasporto. Questo sembra un passaggio inutile ma non lo è. A seconda di come individui la natura del rapporto giuridico che intercorre tra le parti, si configurano diversamente la responsabilità e il livello di tutela del consumatore del servizio. Con il contratto gratuito rientriamo nella responsabilità contrattuale, coperta ampiamente dalla RC auto e con l’onere della prova del danno a carico di chi lo cagiona. Nel rapporto di cortesia invece si rientra nella responsabilità Extra-contrattuale e ciò comporta una tutela giuridica del trasportato diversa, con l’onere della prova a carico del danneggiato.

Infine, a livello di Codice della Strada, sarebbe opportuno prevedere espressamente che il veicolo con il quale si effettua car pooling debba essere omologato per uso proprio o per locazione senza conducente, così da consentire che una auto sia presa a noleggio per condividere un viaggio anche tra amici..

In conclusione, la proposta ha avuto il merito di iniziare la riflessione legislativa in materia di car pooling. Tuttavia, nella sua formulazione attuale, la P.d.L. Dell'Orco è inidonea a soddisfare le esigenze di regolazione della materia già emerse. Confido nel lavoro della Commissione e dell'aula per correggerla nella direzione indicata. Ricordo che ho avuto modo di sottolineare le prime criticità in occasione dell’incardinamento del provvedimento (1, 2) e inserendo nella mia proposta di riforma della 21/92 anche una voce sul carpooling.

Ivan Catalano


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