Pochi giorni fa, il Consiglio di Stato ha depositato la sentenza N. 02806/2016, di particolare importanza per il settore del trasporto di persone non di linea. Con tale pronuncia, l'organo di secondo grado della giustizia amministrativa ha infatti respinto l'appello, proposto da un NCC, contro una sentenza del TAR Lazio, che aveva rigettato il ricorso contro una sanzione emessa dal Comune di Grottaferrata nei confronti del noleggiatore stesso. In particolare, il citato Comune, accertato che l'NCC in questione non disponeva di una rimessa sita nel territorio comunale, aveva disposto la sospensione per trenta giorni, dell’autorizzazione per l’esercizio del noleggio auto con conducente irrogata dal Comune di Grottaferrata in ragione dell'assenza di una rimessa sita nel territorio comunale.
Proprio nell'ambito del giudizio di primo grado di fronte al TAR, vi era stato un noto rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, di cui abbiamo già discusso su questo blog.
Il Consiglio di Stato, in linea con l'atteggiamento manifestato rispetto alla questione dalle istituzioni rappresentative negli ultimi anni, ha scelto di aggirare artificiosamente il problema centrale, ossia quello della (non) vigenza delle modifiche anticoncorrenziali introdotte dall'art. 29 comma 1-quater del D.L. 207/2008. Condivido con voi il parere integrale fornitomi dall'Avv. Fiorentini, della mia segreteria legislativa, che mi ha evidenziato una apparente violazione, da parte del Consiglio di Stato del basilare principio "iura novit curia". In particolare, i giudici amministrativi, hanno ritenuto inammissibile il motivo di ricorso relativo alla non vigenza delle norme citate, in quanto proposto per la prima volta nel giudizio di appello. Tale tesi è inaccettabile. Negli ordinamenti giuridici moderni (e non solo) le parti non hanno alcun onere di segnalare o provare il diritto al giudice che è tenuto ad acquisire la conoscenza delle norme giuridiche applicabili senza alcun vincolo o limitazione di sorta e senza necessità di stimoli esterni. Ci aspettavamo che il C.d.S. valutasse nel merito la vigenza della norma. Invece, ha preferito glissare totalmente sul punto, dandola per scontata, in violazione del principio sopra indicato, senza motivare adeguatamente.
Politicamente invece, la questione è da vedere e valutare su 2 piani. Uno attiene alla disciplina com'è, l'altro a come dovrebbe essere. Sul primo punto mi sono espresso più volte in una lunga rassegna (ncc, taxi) di post, emendamenti e interrogazioni. L'intenzione del legislatore è quella di non rendere vigenti le norme contenute nell'articolo 29 comma 1-quater, prorogandole di fatto ogni anno. I motivi sono contenuti nella relazione di accompagnamento del milleproroghe annuale e non mi dilungo ulteriormente.
Il secondo piano invece presuppone l'analisi dei servizi dal punto di vista del mercato in cui operano. I servizi di Taxi ed Ncc sono inseriti entrambi nella legge che disciplina i servizi pubblici non di linea. Sono fra quelli che ritiene impropria una tale locuzione, anche se posso capire l'intenzione del legislatore, nel 1992, di prevederli come servizi complementari al trasporto pubblico di linea. Di fatto il Taxi è l'unico dei due servizi ad avere obblighi di servizio, tariffe regolamentate e clientela indifferenziata - il che implica l'obbligo di accettare ogni richiesta - e non emette fattura né ricevuta fiscale in quanto esente. L'NCC al contrario non ha obblighi di servizio, la sua utenza è specifica e può rifiutare una corsa. Il prezzo del servizio è frutto di una contrattazione tra l'operatore e il cliente, a fronte del quale è stipulato un contratto di trasporto e viene emessa regolare ricevuta/fattura.
Anche il regime autorizzatorio è diverso tra i 2 servizi. Il Taxi è soggetto a licenza, l'NCC invece è soggetto ad una richiesta di autorizzazione. La Legge prevede che entrambe siano emanate mediante bando ma ultimamente il mercato della vendita delle licenze e delle autorizzazioni, di fatto legalizzato mediante il riconoscimento del pagamento delle tasse all'agenzia delle entrate, ha reso questo impossibile.
Mentre in Italia assistiamo ad una guerra a suon di modifiche normative anticoncorrenziali e di scioperi da parte dei taxi, contro i noleggiatori che esercitano la professione come dei "parataxi", il nostro paese rischia di perdere numerose aziende del settore NCC, che devono vedersi sottrarre quote di mercato da chi fa davvero concorrenza sleale, e in particolare dal crescente numero di operatori abusivi russi e cinesi, nonché da nuovi operatori multinazionali, capaci di sfruttare il conflitto e aggirare le nostre regole. Il tutto senza che i tassisti abbiano un cliente in più. Cercare di distruggere attraverso i poteri pubblici l'eventuale concorrenza è un errore che non paga. E' solo migliorando il proprio servizio che si espande la clientela. Le tecnologie avanzano e i due servizi rischiano di oltrepassare i propri confini. Bisogna ammodernare la legge, dare alle forze dell'ordine sistemi informatizzati per i controlli (ci sono, basta farli cooperare e centralizzare le informazioni) e smetterla di avere paura.
Ivan Catalano
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