mercoledì 28 settembre 2016 abbiamo discusso in commissione trasporti i primi emendamenti all'articolo 1 e 2 del provvedimento di legge Dell'Orco sul CarPooling, A.C. 2436.
Avevo già fatto alcune considerazioni alla proposta in un precedente post, sulla base delle quali ho elaborato una serie di emendamenti che in alcune parti sono stati ripresi dal Relatore nei suoi.
All'articolo 1 la modifica del relatore è veramente minima:
Avevo già fatto alcune considerazioni alla proposta in un precedente post, sulla base delle quali ho elaborato una serie di emendamenti che in alcune parti sono stati ripresi dal Relatore nei suoi.
All'articolo 1 la modifica del relatore è veramente minima:
Art. 1.(Finalità).1. Finalità della presente legge è lo sviluppo di un sistema di mobilità basato sull'uso condiviso di veicoli privati che, applicato su ampia scala e in particolare nelle aree urbane con alta intensità di traffico veicolare ed elevati livelli di inquinamento, comporti una sensibile riduzione dell'impatto ambientale derivante dal traffico urbano possa contribuire in modo significativoalla riduzione dei costi di viaggio e alla riduzionedel numero delle vetture in circolazione, della congestione del traffico e dell'impatto ambientale (1.100 Relatore + Sub emendamento 0.1. 100.1 Cristian Iannuzzi) e si configuri come strumento di mobilità sostenibile ai sensi del decreto del Ministro dell'ambiente 27 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 179 del 3 agosto 1998
All'Articolo 2 le modifiche invece sono più sostanziali. In viola le parti accolte da miei emendamenti nell'emendamento presentato dal relatore:
dall'originale
Allego al post il pdf contentente tutti i miei emendamenti completi di nota di spiegazione:
dall'originale
Art. 2.(Definizione).1. Ai fini della presente legge, per car pooling si intende un sistema di trasporto basato sull'uso condiviso di veicoli privati tra due o più persone che devono percorrere uno stesso itinerario, o parte di esso, messe in contatto tramite servizi dedicati forniti da intermediari pubblici o privati, anche attraverso l'utilizzo di strumenti informatici. Il servizio di trasporto svolto nelle forme stabilite dalla presente legge non si configura come attività di impresa. Sono ammesse forme di contribuzione alle spese di trasporto sostenute, valutate sulla base dei costi chilometrici di esercizio calcolati in base alle tabelle nazionali elaborate dall'Automobile Club d'Italia e pubblicate periodicamente nella Gazzetta Ufficiale nonché eventuali pedaggi per soste, strade e autostrade. Per il servizio di trasporto svolto non può essere previsto alcun tipo di corrispettivo.
al modificato, in parte nel seguente nuovo Articolo 2:
Art. 2.
(Definizioni).
1. Ai fini della presente legge si intende per:a) car pooling: la modalità di trasporto non professionale consistente nell'uso condiviso di veicoli privati tra due o più utenti che devono percorrere uno stesso itinerario, o parte di esso, (2.1, 2.3) messi in contatto anche tramite servizi dedicati forniti da gestori intermediari pubblici o privati attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e non;b) gestore: il soggetto privato o pubblico che gestisce la piattaforma di intermediazione;c) utente operatore: il soggetto che attraverso la piattaforma opera condividendo il veicolo;d) utente fruitore: il soggetto che attraverso la piattaforma utilizza il veicolo condiviso dall'utente operatore;
2. 100. (nuova formulazione) Il Relatore.
e in parte separato in un articolo aggiuntivo, 2.bis:
Come vedete è stata aggiunta tutta una parte dove si definiscono gli aspetti contrattuali, che incidono sulla responsabilità in caso di incedente, su come determinare il rimborso e sul fatto che i gestori di intermediazione telematica svolgono attività di impresa.Art. 2-bis.(Caratteristiche del car pooling).1. Il car pooling svolto nelle forme disciplinate dalla presente legge costituisce contratto di trasporto gratuito, ai sensi dell'articolo 1681, comma 3, del codice civile (2.14) e non si configura come attività d'impresa di trasporto di persone.
2. Sono ammesse forme di compartecipazione alle spese di viaggio condivise tra gli utenti, il cui importo deve essere preventivamente concordato (2.10). La compartecipazione di cui al periodo precedente non può essere superiore al costo com- plessivo del servizio di trasporto sulla tratta in oggetto e non può determinare profitti per l'utente operatore. L'ammontare complessivo della compartecipazione a carico degli utenti fruitori non può essere superiore al 90 per cento dell'importo previsto dalle tabelle dell'Automobile Club d'Italia (ACI) al netto di eventuali pedaggi per strade, autostrade, soste e imbarco del veicolo su treni e traghetti.
3. I gestori delle piattaforme di intermediazione mettono in contatto gli utenti operatori e gli utenti fruitori. L'attività dei gestori delle piattaforme può configurarsi come attività di impresa.
Allego al post il pdf contentente tutti i miei emendamenti completi di nota di spiegazione:
Ivan Catalano
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