Il 20 novembre è stata pubblicata in gazzetta ufficiale, la Legge Europea 2017, la n° 167/2017.
All'articolo 4, che modifica l'articolo 98 del codice delle comunicazioni elettroniche, troviamo inserito il comma 16-ter che recita:
16-ter. In caso di violazione dell'articolo 3, dell'articolo 4, paragrafi 1 e 2, o dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/2120 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, che stabilisce misure riguardanti l'accesso a un'Internet aperta e che modifica la direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica e regolamento (UE) n. 531/2012 relativo al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all'interno dell'Unione, l'Autorita' irroga una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 120.000 a euro 2.500.000 e ordina l'immediata cessazione della violazione. Qualora l'Autorita' riscontri, ad un sommario esame, la sussistenza di una violazione dell'articolo 3, paragrafi 1, 2, 3 e 4, del citato regolamento (UE) 2015/2120 e ritenga sussistere motivi di urgenza dovuta al rischio di un danno di notevole gravita' per il funzionamento del mercato o per la tutela degli utenti, puo' adottare, sentiti gli operatori interessati e nelle more dell'adozione del provvedimento definitivo, provvedimenti temporanei per far sospendere la condotta con effetto immediato.
In fase di approvazione del testo definitivo alla Camera dei Deputati, ho depositato un ordine del giorno, poi accolto come raccomandazione dal governo, che lo impegnava a recepire l'interpretazione del parlamento su cosa sia il terminale di accesso alla rete, adoperandosi presso l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni al fine dell'adozione delle iniziative di sua competenza.
Vigilerò sull'attuazione del provvedimento
Ivan Catalano
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