è in discussione, in seconda lettura, presso l'Assemblea Nazionale della Repubblica francese, il progetto di legge n. 397 del 2006, denominato «projet de loi visant à renforcer la responsabilité des maîtres d'ouvrage et des donneurs d'ordre dans le cadre de la sous-traitance et à lutter contre le dumping social et la concurrence déloyale». L'articolo 9 del predetto progetto di legge prescrive il divieto, per gli autotrasportatori, di passare le loro ore di riposo settimanale normale, come definite nel Regolamento CE n. 561/2006 dell'Unione europea, a bordo del loro veicolo, punendo, quindi, con un anno di carcere e una sanzione pecuniaria di euro 30.000,00 coloro i quali organizzino il lavoro dei conducenti, impiegati o messi a disposizioni dell'impresa, senza assicurarsi che essi prendano il loro riposo settimanale ordinario fuori dal loro veicolo.
Dai resoconti delle discussioni parlamentari, emerge tra gli obbiettivi della nuova normativa quello di contrastare la concorrenza «sleale» straniera nel settore dell'autotrasporto.
La normativa in esame, aumentando i costi fissi, ridurrà il divario percentuale di costi tra le imprese di autotrasporto francesi e quelle italiane, a svantaggio di queste ultime.
Questa norma, non sembra manifestamente contraria all' articolo 8 comma 8 del Regolamento europeo CE/561/2006, che stabilisce che «in trasferta, i periodi di riposo giornaliero e quelli settimanali ridotti possono essere effettuati nel veicolo, purché questo sia dotato delle opportune attrezzature per il riposo di tutti i conducenti e sia in sosta».
Alla luce di questo, ho presentato l'interrogazione n°4/04845, per chidere al Governo quale sia l'interpretazione dell'articolo 8, comma 8, del Regolamento n. 561/2006 fatta propria, se abbia raggiunto una conclusione circa la legittimità, a livello di normativa europea, dell'articolo 9 della legge, in corso di introduzione nell'ordinamento francese, se condivide le preoccupazioni, se intenda rivolgersi, in sede diplomatica, alle competenti autorità della Repubblica francese al fine di ottenere chiarimenti e di discutere le possibili modalità di applicazione della norma in discussione e infine quali altre iniziative intenda assumere.
Non lasciamoci prendere dall'emotività, usiamo intelligenza e risolviamo il problema.
Ivan Catalano
La normativa in esame, aumentando i costi fissi, ridurrà il divario percentuale di costi tra le imprese di autotrasporto francesi e quelle italiane, a svantaggio di queste ultime.
Questa norma, non sembra manifestamente contraria all' articolo 8 comma 8 del Regolamento europeo CE/561/2006, che stabilisce che «in trasferta, i periodi di riposo giornaliero e quelli settimanali ridotti possono essere effettuati nel veicolo, purché questo sia dotato delle opportune attrezzature per il riposo di tutti i conducenti e sia in sosta».
Alla luce di questo, ho presentato l'interrogazione n°4/04845, per chidere al Governo quale sia l'interpretazione dell'articolo 8, comma 8, del Regolamento n. 561/2006 fatta propria, se abbia raggiunto una conclusione circa la legittimità, a livello di normativa europea, dell'articolo 9 della legge, in corso di introduzione nell'ordinamento francese, se condivide le preoccupazioni, se intenda rivolgersi, in sede diplomatica, alle competenti autorità della Repubblica francese al fine di ottenere chiarimenti e di discutere le possibili modalità di applicazione della norma in discussione e infine quali altre iniziative intenda assumere.
Non lasciamoci prendere dall'emotività, usiamo intelligenza e risolviamo il problema.
Ivan Catalano
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