Buongiorno a tutti,
ieri, io e la Senatrice Laura Bignami, abbiamo ottenuto un enorme risultato durante la discussione del decreto emergenza abitativa (DL 47/2014).
Non so quanti si ricordano della proposta di legge, da me presentata alla camera, n°1214 recante "Modifiche al decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, in materia di tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire".
La presente proposta di legge mirava a eliminare la criticità evidenziate sia in ordine alla stipulazione della polizza fideiussoria sia in ordine al rilascio della polizza assicurativa. Da un lato, rimanendo inalterata la facoltà per l'acquirente di chiedere la nullità del contratto, si introduce, attraverso l'articolo 4-bis del decreto legislativo n. 122 del 2005, l'obbligo da parte del notaio rogante di verificarne, in sede di stipulazione, il rilascio e, in mancanza, di procedere ugualmente alla stipulazione ma con l'obbligo di segnalazione al comune in cui si trova ubicato l'immobile ai fini della successiva sanzione da parte dell'organo amministrativo comunale. La sanzione è ripartita tra l'ente locale, che in tal modo monitora costantemente il territorio e ha anche interesse nella precisa applicazione della normativa avendone riconosciuta una parte, e dall'altro lato, si alimenta il citato Fondo di solidarietà.
Inoltre si introduce il comma 1-bis dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 122 del 2005, il quale stabilisce che l'acquirente non può rinunciare alle tutele previste dallo stesso decreto legislativo.
Infine, si introducono due modifiche meramente di precisazione, una all'articolo 9, comma 1, ove si estende il diritto di prelazione, oltre al compratore e ai parenti di primo grado, anche al coniuge, e l'altra, all'articolo 10, comma 1, che richiama le esenzioni e i limiti alla deperibilità dell'azione revocatoria fallimentare, includendo nella disciplina favorevole, oltre a quella già prevista per la residenza dell'acquirente o di suoi parenti o affini entro il terzo grado, anche quella del coniuge.
Inoltre si introduce il comma 1-bis dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 122 del 2005, il quale stabilisce che l'acquirente non può rinunciare alle tutele previste dallo stesso decreto legislativo.
Infine, si introducono due modifiche meramente di precisazione, una all'articolo 9, comma 1, ove si estende il diritto di prelazione, oltre al compratore e ai parenti di primo grado, anche al coniuge, e l'altra, all'articolo 10, comma 1, che richiama le esenzioni e i limiti alla deperibilità dell'azione revocatoria fallimentare, includendo nella disciplina favorevole, oltre a quella già prevista per la residenza dell'acquirente o di suoi parenti o affini entro il terzo grado, anche quella del coniuge.
Grazie al lavoro di squadra tra me, Laura Bignami e l'associazione Assocond-Conafi, abbiamo presentato al senato la proposta trasformata in emendamento. Altri senatori hanno presentato un lavoro identico, tra cui: Stefani e D'Adda.
L'emendamento è stato presentato prima in commissione, ma il governo ha preferito trasformarlo in ordine del giorno insieme agli altri 2, ed è il numero 10.0.8 (odg 10.0.200).
Approdato in aula la Senatrice Bignami, forte dell'approvazione dell'ODG, ha scritto insieme al Relatore l'emendamento 10.0.650 che recepisce parte della proposta di legge.
In definitiva la parte approvata risulta essere soltanto quella relativa all'estensione al coniuge del diritto di prelazione e l'estensione ai parenti affini della possibilità di esenzione dei limiti alla deperibilità dell'azione revocatoria fallimentare.
Incollo di seguito il testo della proposta di legge, con evidenziata in rosso la parte che è già divenuta legge:
"PROPOSTA DI LEGGE Art. 1.
1. Al decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l'articolo 4 è inserito il seguente:
«Art. 4-bis. – (Verifica degli adempimenti).
1. È fatto obbligo al notaio di verificare, in sede di stipulazione dell'atto di trasferimento della proprietà o di altro diritto reale di godimento di immobile, l'adempimento da parte del costruttore del rilascio della fideiussione di cui all'articolo 2 nonché dell'avvenuto rilascio della polizza assicurativa decennale postuma emessa ai sensi dell'articolo 4. In caso di mancanza della fideiussione o della polizza assicurativa il notaio è tenuto a segnalare l'inadempimento, entro dieci giorni dalla data dell'atto notarile di trasferimento, al sindaco del comune in cui si trova ubicato l'immobile oggetto del contratto, includendo, nella segnalazione, il prezzo indicato nell'atto stesso.
2. Per le violazioni di cui al comma 1 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari al 5 per cento del prezzo indicato nell'atto notarile di trasferimento. In caso di due o più violazioni, riferite al medesimo immobile, la sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata di un terzo.
3. Alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al comma 2 del presente articolo si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, ad esclusione dell'articolo 16 della stessa legge n. 689 del 1981, e successive modificazioni. La segnalazione del notaio rogante di cui al comma 1 costituisce accertamento della violazione. Il comune in cui si trova ubicato l'immobile oggetto del contratto procede alla notificazione della violazione al trasgressore e all'irrogazione della sanzione ai sensi degli articoli 14 e seguenti della citata legge n. 689 del 1981, e successive modificazioni.
4. Avverso l'ordinanza-ingiunzione di pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria è ammesso ricorso ai sensi dell'articolo 22 della legge 21 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, da presentare al tribunale del luogo in cui è ubicato l'immobile oggetto del contratto, entro trenta giorni dalla notificazione dell'ordinanza-ingiunzione. Non può essere concessa la sospensione amministrativa dell'efficacia del provvedimento.
5. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo sono destinati per i quattro quinti ad alimentare il Fondo di solidarietà di cui all'articolo 12 e per un quinto al comune in cui si trova ubicato l'immobile oggetto del contratto.
6. L'intero importo della sanzione amministrativa pecuniaria è versato al comune che ha irrogato la sanzione. Il comune, entro sessanta giorni dal versamento, attribuisce al Fondo di solidarietà, la quota a esso spettante ai sensi del comma 5»;
b) all'articolo 5 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«1-bis. L'acquirente non può rinunciare alle tutele previste dal presente decreto; ogni clausola contraria è nulla e deve intendersi come non apposta»;
c) al comma 1 dell'articolo 9, dopo le parole: «per sé» sono inserite le seguenti: «, per il proprio coniuge»;
d) al comma 1 dell'articolo 10, dopo le parole: «la residenza propria» sono inserite le seguenti: «o del proprio coniuge»."
Ivan Catalano
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