Vi ricorderete dell'interrogazione che presentai a seguito dell'esecuzione, da parte della Polstrada, di un decreto della procura della Repubblica presso il tribunale di Firenze ed eseguito il sequestro delle barriere di sicurezza (New Jersey) poste sui viadotti nel tratto tra i caselli di Barberino del Mugello e Roncobilaccio in direzione nord e sud dell'autosole.
Il Governo ha risposto, in primo luogo, che il sequestro probatorio è stato revocato, a seguito del compiuto espletamento delle necessarie perizie tecniche della Procura.
Il Governo ha poi ricordato che Autostrade per l'Italia gestisce la tratta in qualità di concessionaria, in forza della Convenzione sottoscritta in data 12 ottobre 2007, approvata con legge n. 101 del 2008, e del successivo Atto Aggiuntivo approvato con decreto interministeriale n. 498 del 31 dicembre 2013.
Ai sensi dell'articolo 14 C.d.s. l'ente proprietario della strada, ovvero, se presente, l'eventuale concessionario, allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, provvede alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi, al controllo tecnico dell'efficienza delle strade e relative pertinenze. Il Governo riconosce che il Codice della Strada imponga alle Società Concessionarie, sotto la loro esclusiva responsabilità, di garantire la sicurezza della circolazione, alla quale concorrono anche le barriere di sicurezza, oltre a usura, segnaletica, illuminazione, idraulica, operazioni invernali, dissesti che costituiscono altri aspetti di rilievo nella gestione della sicurezza.
Il Governo ha poi ricordato che Autostrade per l'Italia gestisce la tratta in qualità di concessionaria, in forza della Convenzione sottoscritta in data 12 ottobre 2007, approvata con legge n. 101 del 2008, e del successivo Atto Aggiuntivo approvato con decreto interministeriale n. 498 del 31 dicembre 2013.
Ai sensi dell'articolo 14 C.d.s. l'ente proprietario della strada, ovvero, se presente, l'eventuale concessionario, allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, provvede alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi, al controllo tecnico dell'efficienza delle strade e relative pertinenze. Il Governo riconosce che il Codice della Strada imponga alle Società Concessionarie, sotto la loro esclusiva responsabilità, di garantire la sicurezza della circolazione, alla quale concorrono anche le barriere di sicurezza, oltre a usura, segnaletica, illuminazione, idraulica, operazioni invernali, dissesti che costituiscono altri aspetti di rilievo nella gestione della sicurezza.
Dopo questa premessa, il Governo asserisce che "l'eventuale sostituzione delle barriere di sicurezza, pertanto, non è regolamentata direttamente da una disposizione di legge, ma è rimessa alla valutazione della Società concessionaria in qualità di gestore e titolare del rapporto concessorio."
Prosegue, poi, illustrando che "per far fronte a tutte le necessità di manutenzione che la rete richiede, le Società presentano ogni anno al Concedente il Piano delle manutenzioni dell'anno successivo, dove indicano gli interventi di manutenzione che ritengono necessari per garantire la sicurezza richiamata dal Codice della Strada. Al riguardo, il Concedente non entra nel merito delle scelte effettuate con il suddetto Piano, in quanto non sarebbe coerente né con l'istituto della concessione né con il disposto legislativo di cui sopra, che lascia la responsabilità dell'esercizio di esclusiva competenza del gestore, ma entra nel merito dell'importo che necessariamente non deve essere inferiore a quello previsto in Convenzione .
La funzione del Concedente è quella di verificare che la Società attui le manutenzioni programmate che essa stessa ha ritenuto necessarie per garantire la sicurezza della circolazione, e che sono contenute nei piani annuali di manutenzione. Il Concedente verifica a campione i contratti di manutenzione programmati, appurando l'ottemperanza alle disposizioni convenzionali.
Infatti, la Convenzione di concessione, all'articolo 3, comma 1, stabilisce gli obblighi del concessionario; in particolare, il Concessionario provvede: alla gestione tecnica delle infrastrutture concesse; al mantenimento delle funzionalità delle infrastrutture concesse attraverso la manutenzione e alla riparazione ternoestiva delle stesse."
Infatti, la Convenzione di concessione, all'articolo 3, comma 1, stabilisce gli obblighi del concessionario; in particolare, il Concessionario provvede: alla gestione tecnica delle infrastrutture concesse; al mantenimento delle funzionalità delle infrastrutture concesse attraverso la manutenzione e alla riparazione ternoestiva delle stesse."
Il Governo ha poi dato atto delle numerose indicazioni dallo stesso inviate, in qualità di concedente, al concessionario, al fine di tutelare la sicurezza stradale, e di acquisire informazioni utili sulle modalità di adempimento degli obblighi manutentivi.
Il Governo ha infine concluso riportando che "il Concedente, sulla base della citata convenzione, nell'effettuare l'attività di monitoraggio che può portare all'applicazione di penali per la concessionaria, verifica, mediante visite periodiche, l'eventuale presenza di barriere incidentate lungo l'infrastruttura, disponendone il ripristino. Nel corso delle visite dell'anno 2013 e della visita del 1o aprile 2014, non sono state rilevate nel tratto in questione barriere danneggiate da incidenti.
Nel concludere, assicuro che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti proseguirà nell'attività di monitoraggio e verifica, valutando ogni eventuale applicazione di penali ovvero sanzioni, secondo quanto convenzionalmente previsto."
Ringrazio il Sottosegretario De Caro per la dettagliata risposta. Tuttavia, non posso dirmi integralmente soddisfatto dalla stessa. Infatti, essa pare equivoca, laddove, dopo aver dato atto degli obblighi che incombono sul concessionario ex art. 14 c.d.s, dopo aver ricompreso fra questi anche il mantenimento in funzionalità dei presidi di sicurezza, quali sono i new jersey, asserisce che la sostituzione degli stessi non è regolamentata direttamente da disposizioni di Legge.
E' ovvio che la Legge, essendo generale e astratta, non può prevedere la sostituzione di una specifica sezione di barriere di sicurezza lungo uno specifico tratto autostradale. Tuttavia, ciò non significa che non sussista un obbligo per il concessionario, di mantenere in buono stato i presidi di sicurezza ex art. 14 C.d.s.. Tale obbligo di carattere generale, ha contenuto più ampio che non lo specifico obbligo di ripristinare le barriere accidentate. Non a caso, la Suprema Corte ha più volte qualificato il concessionario Autostrade per l'Italia come "custode" ai sensi dell'art. 2051 c.c., con la conseguenza che detto concessionario risponde dei pericoli e dei danni immanentemente connessi alla struttura o alle pertinenze dell’autostrada
Ove il primo obbligo venga violato, è inaccettabile che al concedente non sia consentito di imporne coattivamente l'esecuzione e/o di applicare eventualmente delle sanzioni.
Neppure l'interpretazione dell'art. 14 c.d.s secondo la quale, dato in concessione un tratto autostradale, l'ente proprietario si spoglierebbe totalmente della relativa responsabilità, può essere acriticamente accettata nella sua integralità.
"Mi rivolgerò al Ministro Lupi per sollecitarlo a intervenire in via amministrativa, regolamentare, concessoria o, se necessario, legislativa, al fine di garantire al Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture i poteri informativi, deliberativi e sanzionatori necessari a tutelare l'incolumità degli utenti delle autostrade date in concessione."
Ivan Catalano
Ivan Catalano
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