Ho già lungamente trattato, su queste pagine l'artificiosa e certo non disinteressata polemica contro i FAP, da parte di sedicenti inventori di tecnologie alternative, che paiono ricalcare l'infame tubo Tucker.
Su queste pagine, già a marzo, avevo annotato le fallacie della tesi complottista. Ad aprile avevo dato atto dell'inequivoca presa di posizione del CNR. Infine, nello scorso luglio, al termine dell'indagine dell'Istituto Superiore di Sanità, ne avevo esposto le conclusioni, che confermavano l'efficacia dei Filtri Anti-Particolato.
Pochi giorni fa, infine, sono stato informato dell'esito del ricorso intentato di fronte al TAR del Lazio da Ducik dei Dream, per l'annullamento dell'atto con il quale la Motorizzazione Civile ha rigettato l'istanza di omologazione del sistema. Il TAR, dopo aver esaminato e puntualmente rigettato ogni singola doglianza della Ducik, ha dato ragione al Ministero, confermando quindi la bontà dell'operato dei suoi dirigenti.
- gli Uffici della MCTC erano pienamente competenti a sindacare le prove effettuate presso il CPA, in quanto "è preciso compito di tali Uffici accertare la regolarità della pratica (art. 6, comma 3, del d.m. n. 277 del 2001) ossia sottoporre al proprio vaglio i risultati che sono loro comunicati e controllarne la regolarità in punto di corretto svolgimento delle prove e di corretta interpretazione dei relativi risultati";
- il comportamento della MCTC non è stato contraddittorio e anzi, è stato ampiamente collaborativo con la Ducik, indicandogli di volta in volta le strade percorribile per ottenere l'omologazione, senza che la società ricorrente accettasse di seguirle;
- le caratteristiche del dispositivo avrebbero comunque consentito l'effettuazione di una prova di durabilità, attraverso la modalità di verifica della percorrenza chilometrica, in alternativa a quella dell'accumulo (solo quest'ultima impossibile in un dispositivo come quello Ducik), conformemente al d.m. n. 42 del 2008 (con il cit. Allegato E)
- il diniego di omologazione, in ogni caso, è stato conseguente ad ulteriori due anomalie riscontrate in sede di prova, ossia la non rispondenza dell’autoveicolo c.d. rappresentativo ai requisiti prescritti dal regolamento (in quanto esso presentava un valore iniziale di emissione inferiore al minimo prescritto) e la circostanza che le prove effettuate erano state una sola anziché tre;
- tali circostanze erano tutte pacifiche, e alla luce delle normative applicabili ostano all'omologazione del dispositivo;
Invito ovviamente chi fosse interessato a verificare di persona la chiara, dettagliata e completa argomentazione del giudice amministrativo, esaminando di persona la sentenza, i cui riferimenti ho sopra riportato. Personalmente, non ho nulla da aggiungere a quanto detto in passato. Ripropongo però una domanda: chi pagherà per questo abuso della credulità popolare? Chi pagherà per avere diffuso false notizie, tali da spingere molte persone a eliminare dai propri veicoli apparecchi finalizzati a garantire la salute pubblica (i FAP)? Chi pagherà per avere diffamato e ostacolato il lavoro di tanti funzionari?
Ivan Catalano
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