Buongiorno a tutti.
Appena prima di natale, mi sono occupato di una questione molto sentita dagli autisti e gestori di servizi di noleggio con conducente.
Tale questione ha ad oggetto la previsione di cui all'art. 85 del c.d.s, in forza della quale "chiunque adibisce a noleggio con conducente un veicolo non destinato a tale uso ovvero, pur essendo munito di autorizzazione, guida un'autovettura adibita al servizio di noleggio con conducente senza ottemperare alle norme in vigore, ovvero alle condizioni di cui all'autorizzazione" è soggetto a una sanzione pecuniaria, nonché alla "sospensione della carta di circolazione per un periodo da due a otto mesi".
Punire l'abusivismo è necessario, oltre che giusto, ma l'attuale formulazione della norma, sfortunatamente, non conduce sempre a sanzioni eque e, anzi, colpisce indiscriminatamente anche autisti del tutto onesti. Prima di tutto, alla sospensione della carta di circolazione consegue inevitabilmente la paralisi dell'attività di noleggio con conducente del soggetto, e così tale sanzione accessoria finisce per acquisire un contenuto estremamente afflittivo, sproporzionato rispetto alla stessa sanzione pecuniaria.
L'articolo individua, inoltre, un insieme estremamente eterogeneo di violazioni, descritto in termini talmente ampi e generali da essere di difficile compatibilità con il principio di tassatività, corollario del principio di legalità che informa il sistema delle sanzioni amministrative. Le violazioni descritte, pur differenziandosi radicalmente per gravità, andando dalla prestazione di un servizio totalmente abusivo a mere irregolarità bagatellari del servizio, sono tutte soggette sia alla sanzione pecuniaria, sia a quella sospensiva, entro una cornice edittale non sufficientemente ampia da consentire una reale differenziazione.
A causa dell'esistente conflitto interpretativo sulla legge n. 21 del 1992 tra una parte della giurisprudenza, il legislatore e lo stesso Governo (si veda l'interrogazione 5-09052), gli operatori del noleggio con conducente si trovano in una situazione di totale incertezza rispetto alla normativa applicabile, situazione che li consegna all'arbitrio del singolo agente accertatore e alla discrezionalità del singolo tribunale.
Poi, anche a fronte di una sanzione illegittima, il noleggiatore viene subito sottoposto alla sanzione sospensiva della carta di circolazione, e tale sanzione perdura nonostante la proposizione di un'impugnazione, in deroga al regime ordinario delle sanzioni amministrative, con la conseguenza che, anche a fronte del successivo accoglimento del ricorso, i diversi mesi di sospensione hanno cagionato al noleggiatore un danno ormai irreparabile.
Infine, la sanzione sospensiva, potenzialmente illegittima, diventa ancor più gravosa quanto più si dilatano i tempi della giustizia, a fronte di eventi come lo sciopero dei giudici di pace del dicembre scorso che, secondo fonti di stampa, si è ripercosso su ben 150.000 processi.
Per queste ragioni, ho presentato un'interrogazione (5/10178) al MIT, al fine di valutare la possibilità di differenziare il trattamento sanzionatorio dei diversi illeciti di cui all'articolo 85 cds, migliorarne la tipizzazione, limitare il ricorso alla sanzione sospensiva alle sole ipotesi di maggiore gravità e/o sospendere l'efficacia della sanzione accessoria in caso di proposizione di un'impugnazione, nonché per ribadire la richiesta di un intervento definitivo per superare il contrasto interpretativo sull'articolo 29, comma 1-quater, del decreto-legge n. 207 del 2008.
A presto
Ivan Catalano
Ivan Catalano
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