Ho avuto modo di leggere e valutare la bozza di Decreto realizzata dal Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico, che nelle more della ridefinizione dei contenuti della L. 21/1992, mira a prevenire pratiche abusive nel settore dei trasporti pubblici non di linea.
La redazione di tale decreto, la cui emanazione era stata prevista originariamente con il decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, è stata ripresa in conseguenza dell'approvazione, in sede di conversione dell'ultimo D.L. Milleproroghe, di un emendamento della collega Sen. Lanzilotta, con il quale si è infine sanato il grave contrasto interpretativo circa la vigenza o meno delle modifiche operate dal D.L. 207/2008 alla Legge 21/1992. Ne è seguita un'illegale, quanto a tratti violenta, mobilitazione di una parte dell'associazionismo taxi.
La redazione di tale decreto, la cui emanazione era stata prevista originariamente con il decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, è stata ripresa in conseguenza dell'approvazione, in sede di conversione dell'ultimo D.L. Milleproroghe, di un emendamento della collega Sen. Lanzilotta, con il quale si è infine sanato il grave contrasto interpretativo circa la vigenza o meno delle modifiche operate dal D.L. 207/2008 alla Legge 21/1992. Ne è seguita un'illegale, quanto a tratti violenta, mobilitazione di una parte dell'associazionismo taxi.
Con questo decreto, il Governo mira apparentemente a cercare un impossibile nuovo equilibrio tra le categorie taxi e ncc, al fine di adeguare un poco l'assetto normativo ai grandi mutamenti tecnologici e sociali verificatisi negli ultimi vent'anni, riaffermando però alcune regole puntuali per gli NCC per riportare la calma nel fronte taxi. Dalle prime reazioni, è probabile che nessuno di tali due obiettivi verrà compiutamente raggiunto. E la ragione di fondo è che non serve un decreto, ma una riforma complessiva del settore. Ho già esposto ampiamente le ragioni per le quali ritengo improcrastinabile una complessiva riforma del trasporto non di linea, nonché suggerito alcuni dei contenuti che dovrebbe avere la futura normativa. Da allora, si è tra l'altro verificato un fatto nuovo, ossia l'accoglimento, da parte del Tribunale di Roma, del reclamo contro la precedente ordinanza che aveva bloccato Uber in Italia. Nella più recente delle due ordinanze, i giudici hanno ritenuto che, a seguito della sospensione delle norme di cui all'art. 29, co.1 quater del D.l. 207/2008, non possa tornare in vigore la L. 21/1992 nella sua formulazione precedente. In particolare, in base ai principi di successione delle Leggi nel tempo, i tre articoli sostituiti per effetto del 29, co.1 quater sarebbero stati abrogati, e quindi ad oggi non sarebbero più applicabili le norme originarie della L. 21/1992 in tema di stazionamento in rimessa, obbligo di acquisizione del servizio in rimessa, e divieto di stazionamento su suolo pubblico. Si tratta, beninteso, di una decisione emanata in sede cautelare, da giudici di merito di primo grado, per cui è ben possibile in futuro che altri giudici, magari anche di grado superiore, se ne discostino. Tuttavia, il Governo pare ignorarla completamente nel Decreto.
Quanto ai contenuti puntuali, è senza dubbia positiva l'innovazione introdotta dall'art. 2, comma 2, con il quale si crea presso il CED un archivio informatico nazionale delle licenze taxi e delle autorizzazioni NCC, popolato da remoto dagli enti locali. Prima di tutto, ciò consentirà al Ministero e al legislatore di avere dati precisi e aggiornati sul settore. Questa previsione è poi un passo necessario, anche se di per sé insufficiente, per superare la folle burocrazia imposta da alcuni Comuni per l'ingresso degli aventi diritto nelle corsie preferenziali e nelle ZTL, pur ribadita all'art. 2, comma 6. L'art. 3 prevede poi l'obbligo di stazionamento in rimessa e l'obbligo di iniziare e terminare dalla rimessa stessa ogni servizio, prevedendo, ai commi 3 e 6, alcune eccezioni, che appaiono in parte troppo restrittive, in parte sensate ma di difficile controllo.
Il comma 4 del citato articolo prevede poi che le prenotazioni debbano essere effettuate, anche con modalità telematiche, presso la rimessa. La norma ricalca quanto previsto già nell'originaria formulazione della L. 21/1992, ma è evidente che il continuo riferimento alla rimessa quale destinazione della prenotazione è del tutto obsoleto, come certifica l'inciso sulle modalità telematiche. Le comunicazioni informatiche non hanno infatti i limiti geografici di quelle analogiche. Una casella email non ha alcun legame fisico con la rimessa. Il mantenere il riferimento alla rimessa per le prenotazioni è motivato da considerazioni meramente politiche, ma produce solo ambiguità.
Torna poi il foglio di servizio cartaceo, un deliberato appesantimento burocratico in assenza di dematerializzazione. Infatti, il foglio di servizio digitale, viene demandato a un futuro, eventuale e ulteriore Decreto, con una norma priva di qualsiasi vincolatività.
Le norme sull'utilizzo dei servizi tecnologici sono poi contenute all'art. 5. Si prevede l'iscrizione obbligatoria degli intermediari a un registro, il loro domicilio fiscale nell'UE, e gli si richiede di dichiarare che i soggetti da loro intermediati rispettano le normative di settore.
Di non immediata chiarezza è il comma 4 dell'articolo 5, il quale prevede che "non è consentita l'attività di intermediazione tra il passeggero e il conducente, anche tramite piattaforme informatiche, quando il contratto di trasporto che viene in essere è oneroso". La norma è, per usare un eufemismo, ambigua, e spero sia il frutto di un qualche refuso che verrà chiarito e corretto. Il contratto di cui si parla è quello intercorrente tra conducente e intermediario, intemediario e cliente, o tra cliente e conducente? Forse il Governo intende limitare l'intermediazione ai servizi di trasporto gratuiti o di cortesia? Perché è questo che parrebbe dire la norma, ma ciò ovviamente contraddirebbe tutto il resto dell'articolo, che regola l'intermediazione proprio riguardo a dei servizi di trasporto onerosi.
In conclusione, non posso ritenermi soddisfatto. Si tratta certo di riflessioni di primo impatto, e rimango in ogni caso in attesa di vostre valutazioni, anche divergenti purché argomentate.
A presto.
Ivan Catalano
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